Cessazione della materia del contendere dopo stipula della convenzione urbanistica (TAR Sicilia n. 1832 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto di fatti sopravvenuti, venga meno l’interesse del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati e non residuino contestazioni sulle spese. Nel caso di specie, la convenzione urbanistica stipulata nelle more del giudizio, cui il parere comunale reso in conferenza di servizi era espressamente condizionato, ha determinato il venir meno degli effetti degli atti ablatori impugnati. La compensazione delle spese è giustificata quando non emerga la palese illegittimità degli atti impugnati, avendo il parere favorevole del Comune subordinato l’efficacia dell’autorizzazione unica ZES al perfezionamento della convenzione stessa.
Il Fatto
La società ricorrente ha ottenuto dalla Struttura di Missione ZES l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 15 del D.L. 124/2023, convertito con modificazioni dalla L. 162/2023, per realizzare un insediamento produttivo su immobili di proprietà. Il Comune, in sede di conferenza di servizi, aveva reso parere urbanistico favorevole con prescrizioni, tra cui l’approvazione e la stipula della convenzione urbanistica del piano di lottizzazione.
A seguito di un sopralluogo, il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori, accertamento di lottizzazione abusiva e ordine di demolizione, ritenendo che la società non avesse preventivamente stipulato la convenzione prevista dall’art. 30, comma 3, della L.R. 19/2020. L’istanza di autotutela è stata rigettata. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Sicilia, con domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, le parti hanno avviato interlocuzioni volte a stipulare la convenzione urbanistica. La stipula è intervenuta in data 17.3.2026 e, in data 23 marzo 2026, il Comune ha depositato la determina con cui dà atto del venir meno degli effetti degli atti impugnati.
All’udienza camerale del 24 marzo 2026, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare; all’udienza pubblica del 9 giugno 2026 ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Collegio, sulla base della documentazione in atti e della dichiarazione di parte, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni per la compensazione. Il Collegio ha evidenziato che non è emersa la palese illegittimità degli atti impugnati, poiché il parere favorevole rilasciato dal Comune in sede di conferenza di servizi era espressamente condizionato alla stipula della convenzione urbanistica, intervenuta nelle more del giudizio.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse all’annullamento per fatti sopravvenuti e l’assenza di contestazioni residue sulle spese. La compensazione, in particolare, non richiede l’accertamento della legittimità degli atti, ma tiene conto del contesto complessivo della vicenda.
Nota della Redazione
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