Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile (TAR Lombardia n. 1512 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di processo amministrativo telematico, la procura alle liti rilasciata su foglio separato, di cui sia notificata copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce o a margine, poiché la congiunzione fisica tra delega e ricorso non è garantita dalla mera allegazione telematica. Ne consegue che la procura deve recare in sé gli elementi identificativi della controversia, indicando l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità adita, a norma dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. Il vizio di genericità della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 è esclusa ogni regolarizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione la Carta elettronica (c.d. Carta docente) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e certificata come passata in giudicato.
Rilevata l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione del beneficio, la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in camera di consiglio, l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Preliminarmente il Tribunale ha escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza secondo cui l’assenza delle parti in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore; copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC. Il testo della delega non indicava il TAR competente, gli estremi del provvedimento giudiziale da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio.
Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone la procura speciale recante l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità adita. Ha poi escluso che l’eccezione della procura apposta in calce, ammessa quando la delega si incorpora nel ricorso, possa estendersi all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché la congiunzione telematica non garantisce la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore.
Il Tribunale ha quindi disatteso l’orientamento di Cons. Stato, III, n. 8552 del 2024, ritenendolo in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Ha escluso la sanabilità ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità da rinvenire al momento della proposizione. Ha infine negato l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., non avendo l’Adunanza plenaria innovato il quadro normativo. Il ricorso, notificato il 21.11.2025, è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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