Procura speciale al difensore del terzo: inammissibile riesame senza indicazione procedura (Cass. pen. Sez. II n. 26422 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nella materia dei sequestri preventivi, il terzo interessato portatore di interessi meramente civilistici sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, secondo la regola che l’art. 100 cod. proc. pen. prevede per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. La procura speciale non richiede formule sacramentali, ma deve consentire di individuare la specifica procedura per la quale è conferita. In mancanza di tale indicazione, la richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato è inammissibile. Non è applicabile la sanatoria del difetto di rappresentanza prevista dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., perché nel procedimento incidentale de libertate il termine per impugnare è stabilito a pena di decadenza.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo di un bene formalmente intestato a un soggetto qualificatosi come terzo interessato. Quest’ultimo proponeva richiesta di riesame, a mezzo del proprio difensore.
Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 10/02/2026, dichiarava inammissibile la richiesta perché la procura speciale depositata era priva dell’indicazione della specifica procedura per la quale era stata conferita. Il terzo interessato ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’idoneità sostanziale della procura e l’estraneità ai fatti di indagine.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla posizione processuale del terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici. Questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La regola è richiamata anche in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con richiamo a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La posizione del terzo è distinta da quella dell’indagato e dell’imputato, che possono stare in giudizio di persona e il cui difensore è titolare del diritto di impugnazione per il solo fatto della qualità rivestita, senza necessità di procura speciale se non per gli atti personalissimi. Per il terzo, invece, vale la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., coerente con l’art. 83 cod. proc. civ..
La Corte precisa poi che la procura speciale non esige formule sacramentali, purché emerga la chiara volontà di affidare a un determinato professionista la tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura. Essa si distingue dalla procura dell’art. 122 cod. proc. pen., che attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. Ciò che resta indispensabile è l’individuazione della procedura per la quale la procura è conferita.
Nel caso concreto, lo spazio destinato agli estremi del procedimento era rimasto in bianco e nessun altro elemento consentiva di risalire, anche indirettamente, alla specifica procedura. A fronte di tale incertezza, il Tribunale ha correttamente affermato il difetto di legittimazione del difensore.
Non è invocabile la sanatoria dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., poiché nel procedimento incidentale di revoca di una misura cautelare reale il termine per impugnare è stabilito a pena di decadenza, senza deroghe in assenza di espressa previsione. Il secondo motivo, attinente al merito della titolarità del bene, presuppone l’ammissibilità del riesame, esclusa dal Tribunale. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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