Inammissibile il motivo sul periculum dedotto per la prima volta in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 26420 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame è tenuta ad articolare appositi motivi, per la natura di mezzo di gravame della stessa. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta in sede di legittimità, censure inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale. Il motivo sul difetto di periculum in mora, non prospettato nel giudizio di riesame, è pertanto inammissibile perché nuovo. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il giudice delle indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di somme di denaro fino alla concorrenza di un importo determinato. L’indagato proponeva istanza di riesame avverso il decreto, che il Tribunale della libertà rigettava con ordinanza.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento genetico per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi, sotto il profilo del fumus e del periculum, e la violazione di legge per omessa motivazione in ordine al pericolo di dispersione dei beni. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, rileva che il provvedimento genetico del giudice delle indagini preliminari, dopo aver riportato gli esiti delle indagini, esponeva specifiche argomentazioni autonome sulla ricostruzione dei fatti di truffa mediante false fatturazioni e richieste di bonus facciate per lavori mai effettuati, sulla loro qualificazione giuridica e sulla sussistenza delle fattispecie di reati finanziari. Si tratta di valutazioni del tutto autonome dell’organo giudicante.
Il tribunale del riesame, già chiamato a valutare l’eccezione difensiva, aveva risposto rilevando l’insussistenza del dedotto vizio del provvedimento genetico. Il motivo, pertanto, appare meramente reiterativo di censure già esaminate.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile perché nel corso del giudizio di riesame non era stato proposto alcun specifico motivo, né in sede di impugnazione originaria né nella memoria di specificazione, avente ad oggetto la contestazione del periculum.
Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta in sede di legittimità, motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419-01). Il principio è ribadito da Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752-01, secondo cui la parte che propone richiesta di riesame è tenuta ad articolare appositi motivi e, ove successivamente proponga ricorso per cassazione, deve dedurre motivi corrispondenti a quelli prospettati al tribunale, pena l’inammissibilità delle deduzioni siccome nuove.
Nel caso in esame alcuna doglianza specifica era stata prospettata dinanzi al giudice del riesame in ordine al periculum, essendo i motivi proposti rivolti al difetto di autonoma valutazione e all’insussistenza del fumus. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.