Rapina impropria: pugno schivato e minaccia integrano violenza e minaccia (Cass. pen. Sez. II n. 10970 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza ogni impiego di energia fisica che si risolva in costringimento del soggetto passivo, compreso il pugno sferrato e andato a vuoto, purché idoneo a provocare l’allontanamento forzato del destinatario. La minaccia non richiede che sia capace di intimorire effettivamente la vittima, essendo sufficiente il mero atteggiamento intimidatorio, ravvisabile nella prospettiva di essere raggiunta presso la propria abitazione. Quanto all’aggravante della minorata difesa, la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrarla anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, salvo che emergano circostanze idonee a neutralizzare la condizione di maggiore vulnerabilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di tentativo di rapina aggravata, dall’approfittamento delle condizioni di minorata difesa e dall’aver commesso il fatto nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 23.04.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 25.09.2019.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la riqualificazione del fatto in furto, per assenza di violenza o minaccia, e la insussistenza dell’aggravante della minorata difesa, non essendo sufficiente a tal fine lo svolgimento del fatto in ore notturne.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che manchi il requisito della violenza o della minaccia, ma dalla ricostruzione offerta dalla persona offesa — la cui credibilità e attendibilità non è contestata — emerge il contrario: l’uomo, sorpreso a sottrarre la bicicletta, si è rialzato dopo essere stato messo a terra e ha sferrato un pugno, poi schivato, allontanandosi con la frase minacciosa di sapere dove abita la vittima.
Secondo il Collegio, sono presenti sia la violenza (il pugno andato a vuoto) sia la minaccia, entrambe finalizzate a procurarsi l’impunità. La violenza, quale requisito della rapina impropria, si identifica in ogni impiego di energia che si risolva in costringimento fisico del soggetto passivo; il gesto di sferrare un pugno, ancorché schivato, raggiunge l’effetto di provocare l’allontanamento forzato del potenziale destinatario.
Quanto alla minaccia, non è richiesto che essa sia capace di intimorire effettivamente il soggetto passivo, al punto da farlo desistere dalla difesa del bene o dall’inseguimento dell’agente; è sufficiente il mero atteggiamento intimidatorio, rintracciabile nella prospettiva di essere nuovamente raggiunto presso la propria abitazione. Il motivo, pertanto, non si correla alle emergenze fattuali e difetta di specificità.
Anche il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la commissione del fatto in ore notturne non è di per sé sufficiente a integrare l’aggravante, in mancanza di ulteriori circostanze dimostrative della maggiore vulnerabilità della vittima. Il Collegio osserva che tale tesi è esattamente contraria a quanto chiarito dalle Sezioni unite, le quali — superando l’originario contrasto — hanno affermato che «la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”», sempre che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto (Sez. U n. 40275 del 15.07.2021).
Nel caso in esame non risultano rappresentate circostanze idonee a neutralizzare la condizione di maggiore vulnerabilità provocata dalle condizioni di tempo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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