Annullato progetto individuale per genericità e omessa trasmissione alla Regione (TAR Campania n. 4297 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale per la presa in carico di persona con disabilità grave, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000, deve contenere previsioni concrete e specifiche, non potendosi risolvere in enunciazioni astratte e generiche prive di indicazioni sulle risorse umane e finanziarie dedicate e sulle modalità di attuazione. È illegittima la previsione che si limiti a menzionare uno strumento di supporto, come la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), senza declinarne l’effettiva implementazione nel caso specifico. La pubblica amministrazione che non si ritenga competente a evadere un’istanza del privato è tenuta a trasmetterla immediatamente all’ufficio competente, informandone il richiedente, in ossequio al principio di leale collaborazione; l’omesso inoltro alla Regione di una richiesta di contributo economico configura un difetto istruttorio che inficia il provvedimento. I provvedimenti che dispongono la sospensione di un trattamento riabilitativo devono essere adeguatamente motivati, anche alla luce del principio di personalizzazione delle cure.

Il Fatto

Una madre, in proprio e quale genitore del figlio minore affetto da una forma gravissima di disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, impugnava il nuovo verbale dell’U.V.I. e il progetto individuale redatto dal Comune. Il provvedimento era stato adottato in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR che aveva già annullato il piano precedente per genericità. La ricorrente lamentava diverse carenze del nuovo progetto, tra cui la mancata previsione di misure concrete per l’implementazione della CAA, l’omessa trasmissione della richiesta di contributo per il canone di locazione alla Regione, l’insufficienza delle ore di assistenza e la mancata attivazione di attività di inclusione sociale. Con successivi motivi aggiunti, impugnava altresì la nota dell’ASL che disponeva la sospensione delle sedute di logopedia per il minore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto la censura relativa al campo estivo, ritenendo che il servizio fosse stato effettivamente attivato e fruitoe che il verbale impugnato, redatto a luglio, non potesse prevedere attività per una stagione ormai conclusa. Allo stesso modo, ha ritenuto non illegittima la riduzione dell’assistenza domiciliare, in quanto derivante dalla naturale scadenza del servizio Home Care Premium, non rinnovato dal padre del minore, circostanza non addebitabile all’amministrazione comunale.

Ha invece accolto la censura relativa alla CAA, rilevando che il progetto individuale, pur citando il bisogno di favorire la progressiva generalizzazione della CAA, si risolveva in una “previsione astratta, generica senza alcuna aderenza con il caso specifico”. Il Tribunale ha chiarito che la mera indicazione di uno strumento non è sufficiente a garantire la presa in carico, occorrendo la specificazione delle risorse umane e finanziarie e delle modalità di attuazione. Anche la mancata motivazione sul diniego di attività come la musicoterapia o l’ippoterapia è stata valorizzata, pur non essendosi la ricorrente attivata nelle procedure indicate dall’amministrazione.

Il Tribunale ha accolto, inoltre, la doglianza relativa alla mancata trasmissione alla Regione della richiesta di contributo per il canone di locazione. Richiamando la precedente sentenza e il principio di leale collaborazione, ha osservato che non risultava agli atti la prova dell’inoltro richiesto, e che la mera indicazione della possibilità di utilizzare altri strumenti era inconferente. Tale omissione ha determinato l’annullamento parziale del provvedimento anche su questo punto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto fondata la censura avverso la nota dell’ASL che disponeva la sospensione della logopedia dopo 180 giorni. Il provvedimento, pur contenendo l’indicazione “logopedia 2h sett., 180 giorni poi sospende”, non esplicitava alcuna ragione a sostegno della sospensione, tanto più in considerazione del grave quadro clinico del minore. La mancanza di motivazione ha reso illegittimo l’atto impugnato in parte qua.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti in parte, con annullamento parziale del verbale U.V.I. del 23.07.2025 e della nota ASL, e compensazione delle spese. Il Collegio ha sottolineato la necessità di un effettivo apporto collaborativo tra le parti e di interventi che prendano in carico il minore in modo globale e sinergico, per evitare il ripetersi di contenziosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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