Nessun costo da CCNL nell’aggiornamento tariffario ferroviario (TAR Piemonte n. 1365 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura 10.5 dell’Allegato “A” alla delibera ART n. 95/2023 introduce un meccanismo eccezionale di aggiornamento annuale dei livelli tariffari, limitato ai soli costi operativi incrementali correlati a sopravvenienze normative e regolamentari. La sottoscrizione di un nuovo CCNL costituisce atto di natura negoziale e privatistica, non fonte del diritto, e non integra pertanto una sopravvenienza normativa. Parimenti, gli incrementi di costo per attività di security derivanti da mere ipotesi di impegno assunte dal gestore, prive di un provvedimento impositivo vincolante, restano fuori dal perimetro della regolazione. La domanda volta a ottenere una pronuncia manipolativa della misura regolatoria, equiparando la sopravvenienza normativa a qualunque sopravvenienza di fatto, esula dai poteri del giudice amministrativo ed è inammissibile.

Il Fatto

Con delibera n. 95/2023, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato l’atto di regolazione sulla determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, introducendo la misura 10.5 relativa all’aggiornamento annuale dei livelli tariffari.

La società ricorrente, gestore dell’infrastruttura, ha trasmesso il sistema tariffario per il periodo 2025-2029 e, in seguito, il documento informativo annuale. Con la delibera n. 201/2025 l’Autorità, esclusa la riconducibilità di alcuni costi alla misura 10.5, ha prescritto di espungerli dal calcolo dell’aggiornamento: si tratta dei costi correlati alla variazione del costo medio unitario del lavoro per il nuovo CCNL e alle attività di security. Il gestore ha impugnato la delibera e, ove occorra, la stessa misura regolatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata della misura 10.5, qualificandola come istituto innovativo che introduce una deroga puntuale alla regola dell’individuazione dei costi all’anno base per l’intero periodo regolatorio. Ne deriva che i costi non riconoscibili attraverso tale meccanismo, ricorrendone gli altri presupposti, potranno concorrere alla definizione della base costi del periodo successivo.

Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude che il CCNL abbia natura normativa. Il contratto collettivo di diritto comune non è fonte del diritto e non ha efficacia erga omnes, vincolando gli iscritti alle organizzazioni stipulanti. La riconduzione al CCNL dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. opera solo sul piano del ricorso per cassazione e non ne muta la sostanza negoziale. L’aumento del costo del personale da rinnovo contrattuale non è moreover evento imprevedibile.

Il secondo motivo è respinto perché la ricorrente non produce alcun provvedimento impositivo qualificabile come factum principis: i documenti versati sono verbali di riunioni che registrano semplici ipotesi di impegno, autonomamente assunte dal gestore. L’incremento dei costi di security non risulta dunque strutturale né riconducibile a sopravvenienze normative o regolamentari.

Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e ne dichiara l’inammissibilità. La domanda, ove diretta a una pronuncia manipolativa della misura regolatoria, esula dai poteri del giudice amministrativo; ove meramente demolitoria, il suo accoglimento non recherebbe utilità, poiché dal vuoto normativo non deriverebbe alcuna valorizzazione dei costi incrementali. Nel merito, la misura non contrasta con l’art. 4 della direttiva 2012/34/UE né con gli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 112/2015, rientrando nell’art. 37, comma 2, lettera c), d.l. n. 201/2011 il potere-dovere dell’Autorità di verificare la corretta applicazione dei criteri fissati.

Il ricorso è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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