Prescrizione quinquennale della sanzione per inottemperanza alla demolizione (TAR Campania n. 4289 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione ha natura di illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui scade il termine normativamente stabilito per adempiere all’obbligo, ovvero allo scadere dei 90 giorni dall’ingiunzione, senza che l’azione sia stata compiuta. Il termine di prescrizione quinquennale per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 inizia a decorrere dalla data di consumazione dell’illecito e non dalla cessazione degli effetti, che si protraggono nel tempo. Ne consegue che la sanzione, irrogata oltre il quinquennio dalla scadenza del termine per ottemperare, è illegittima e va annullata.
Il Fatto
La ricorrente, destinataria di un’ordinanza di demolizione del 7 novembre 2018 per abusi edilizi realizzati in zona vincolata, presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, rigettata con provvedimento del 2023, poi revocato in autotutela. Con ricorso al TAR impugnava il successivo riscontro negativo alla richiesta di incontro ex art. 11 legge n. 241/1990, nonché gli atti connessi, e con motivi aggiunti contestava il diniego definitivo di sanatoria del febbraio 2025 e l’ordinanza del 24 marzo 2025 con cui il Comune ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.000 per l’inottemperanza all’ordine demolitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo e le censure avverso il diniego di sanatoria, ritenendo legittimo il provvedimento di conferma del diniego per relationem, fondato sulla natura delle opere abusive realizzate sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, circostanza che esclude l’applicabilità dell’accertamento di conformità ex artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 e preclude la compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
Il giudice ha, invece, accolto la censura relativa alla tardività della sanzione pecuniaria irrogata ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023 e la successiva giurisprudenza, ha chiarito che l’inottemperanza all’ordine di demolizione configura un secondo illecito di natura omissiva che si consuma allo scadere del termine di 90 giorni assegnato per demolire. La natura istantanea dell’illecito comporta che il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689/1981 decorra dalla consumazione e non dalla permanenza degli effetti.
Nella specie, l’ordinanza demolitoria del 2018 risultava notificata e il termine di 90 giorni era scaduto il 5 febbraio 2019, con accertamento dell’inottemperanza in data 26 marzo 2019. La sanzione irrogata il 24 marzo 2025 era, pertanto, tardiva, essendo maturata la prescrizione quinquennale. Il Collegio ha dichiarato improcedibili i secondi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, assorbiti dall’accoglimento della censura sulla prescrizione.
Nota della Redazione
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