Usi civici e Piano del Parco: prevale la pianificazione regionale (TAR Lazio n. 5580 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli usi civici gravanti su terreni ricadenti nel territorio di un parco nazionale non sono intangibili e possono essere conformati dalla preminente esigenza di protezione ambientale, in coerenza con la funzione sociale della proprietà. Le scelte di pianificazione del parco costituiscono esplicazione di potere tecnico-discrezionale e sono sindacabili solo per palesi elementi di illogicità e irrazionalità, apprezzabili ictu oculi, non già nel merito. La prevalenza del piano paesaggistico sulle disposizioni dei piani dei parchi, ex art. 145 d.lgs. n. 42/2004, è relativa ai soli aspetti paesaggistici, potendo il piano del parco stabilire discipline più restrittive a tutela di ulteriori valori. I vizi del procedimento di V.A.S. non sono autonomamente lesivi, richiedendosi che le determinazioni impugnate siano causalmente riconducibili alle conclusioni della valutazione.

Il Fatto

Il Comune di Picinisco impugnava gli atti del procedimento di approvazione del nuovo Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nella parte relativa al versante laziale, contestando in particolare l’ampliamento delle aree a riserva integrale e la riduzione del carico di bestiame ammesso nelle zone B e C. Secondo il ricorrente, tali previsioni avrebbero compresso illegittimamente gli usi civici di pascolo gravanti su terreni comunali, contrastando con il Piano Territoriale Paesistico Regionale. Successivamente, il Comune proponeva motivi aggiunti avverso la documentazione prodotta in giudizio, deducendo vizi del procedimento di V.A.S.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondate le censure principali. Quanto agli usi civici, il Collegio ha osservato che, sin dalla legge istitutiva del Parco, il pascolo e i tagli boschivi sono vietati salva autorizzazione, sicché le fonti di disciplina degli usi civici si coordinano con la specifica regolamentazione dell’area protetta. Di conseguenza, l’uso civico non può essere invocato come diritto al libero esercizio dell’allevamento, dovendo cedere di fronte alla funzione conforme dell’interesse ambientale, in linea con l’art. 42 Cost. e con la giurisprudenza citata dal Collegio.

Quanto alle scelte di zonizzazione, la Corte ha evidenziato che l’ampliamento della riserva integrale non è di per sé indice di irrazionalità, considerata anche la disciplina transitoria e la possibilità di accordi successivi per il pascolo ovi-caprino, ex art. 8 delle N.T.A. del Piano. I danni alla pastorizia non sono stati allegati e provati e la controproposta dell’Ente Parco, volta a ridurre la superficie della riserva, non è stata presa in considerazione dal Comune. Sul profilo paesaggistico, il Collegio ha chiarito che la prevalenza del P.T.P.R. è relativa ai soli aspetti paesaggistici, non potendo paralizzare la tutela dei valori naturalistici propri del Piano del Parco.

In ragione del rigetto dei primi due motivi, il TAR ha dichiarato assorbite le censure sul procedimento di V.A.S., richiamando il principio per cui i vizi della valutazione ambientale non sono autonomamente lesivi, richiedendosi la dimostrazione dell’incidenza causale sulle scelte pianificatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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