Progetto individuale disabile, obbligo di motivare trasporto e misure socio-economiche (TAR Sicilia n. 2015 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Progetto individuale per la persona con disabilità, previsto dall’art. 14 legge n. 328/2000, costituisce atto complesso a struttura diseguale, in cui al Comune spetta la posizione preponderante e l’obbligo di dare impulso alla conclusione del procedimento, mentre all’Azienda Sanitaria compete la valutazione tecnico/discrezionale sulla struttura congrua. Il Progetto che si limiti alle valutazioni diagnostico/funzionali e alle prestazioni sanitarie, omettendo del tutto i servizi alla persona e le misure economiche di superamento dell’emarginazione, è illegittimo per violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990: le Amministrazioni devono esplicitare le ragioni per cui non reputino necessarie ulteriori forme di sostegno materiale, nonché quelle per cui le terapie riconosciute necessarie debbano essere erogate con modalità diverse da quelle richieste. L’assistenza indiretta resta modalità di fruizione ancora vigente e la sua convenienza economica va valutata al momento delle nuove determinazioni.

Il Fatto

Il ricorrente, persona con grave disabilità, è affetto da disturbo dello spettro autistico di livello tre, con ritardo mentale grave, assenza di linguaggio verbale e crisi epilettiche in trattamento. Gli specialisti che lo hanno in cura hanno consigliato un progetto riabilitativo semiresidenziale presso una struttura di tipo C.S.E.

A fronte dell’istanza di Progetto individualizzato, le Amministrazioni avevano adottato un primo Progetto, impugnato con ricorso definito dalla sentenza n. 579/2026. Venuto poi in essere il verbale n. 20 dell’11.12.2025, la parte ha proposto l’odierno ricorso, deducendo la violazione dell’art. 14 legge n. 328/2000, l’insufficienza delle misure disposte, la mancata considerazione dell’assistenza indiretta e la lesione del diritto all’autodeterminazione. Ha chiesto l’annullamento e la condanna alla redazione di un nuovo Piano.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di ne bis in idem: il giudizio odierno ha ad oggetto il verbale dell’11.12.2025, mentre quello già definito concerneva un Progetto diverso, adottato il 14.07.2025. Le determinazioni amministrative sottoposte a scrutinio sono quindi distinte.

Nel merito il ricorso è stato accolto in parte. Il Collegio ha ricostruito l’art. 14 legge n. 328/2000, collocando la fattispecie nel sistema della legge n. 104/1992 e della legge reg. n. 8/2017. Ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui il Progetto individuale è atto complesso a struttura diseguale, con ruolo preponderante del Comune — gravato dell’obbligo di superare gli arresti procedimentali — e competenza tecnico/discrezionale dell’Azienda Sanitaria sulla scelta della struttura.

La valutazione dell’A.S.P. rimane censurabile entro i limiti dell’eccesso di potere nelle figure sintomatiche: difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, mancata considerazione di circostanze decisive. Il Collegio ha poi richiamato il principio affermato in sede cautelare dal C.G.A.R.S., ord. caut. 25.11.2025, n. 362, secondo cui è illegittimo il Progetto che non preveda le coperture del servizio di trasporto e che non espliciti le ragioni per cui terapie necessarie siano erogate con modalità differenti.

Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che il nuovo Progetto contiene esclusivamente le valutazioni diagnostico/funzionali e le prestazioni di cura e riabilitazione: è del tutto assente la parte obbligatoria dei servizi alla persona e delle misure economiche. Prive di pregio le difese delle Amministrazioni. L’assistenza indiretta non è stata abrogata e resta modalità ancora vigente; il richiamo alle provvidenze già erogate non esonera dall’obbligo di motivare. Il Collegio ha infine ritenuto non fondata la censura sul termine di centottanta giorni, funzionale al monitoraggio del nuovo protocollo terapeutico.

Gli atti sono stati annullati nei limiti della motivazione, salve le nuove determinazioni. Le spese sono poste a carico del Comune, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e compensate verso l’A.S.P.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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