Sindacato limitato sulle valutazioni della Commissione nei concorsi universitari (TAR Sicilia n. 2011 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per il reclutamento dei ricercatori universitari, le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della logicità e ragionevolezza, con esclusione di ogni sostituzione nel merito delle scelte valutative. La mancata previsione di un punteggio numerico per le pubblicazioni non integra autonomo vizio di legittimità, ove la disciplina di riferimento e il bando richiedano un giudizio complessivo, purché la valutazione sia congruamente motivata in forma discorsiva. La nota meramente confermativa, con cui l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento senza nuova istruttoria né nuova motivazione, è priva di spessore provvedimentale ed è inammissibile. Il ridotto preavviso della prova orale non costituisce autonomo parametro di legittimità dell’operato della Commissione.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta da un Ateneo per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato. All’esito della selezione è risultato secondo, preceduto dal controinteressato, odierno vincitore.
Dopo aver proposto istanza di autotutela per la rettifica della graduatoria, riscontrata negativamente dall’Ateneo, il ricorrente ha impugnato la graduatoria, il decreto di approvazione, la nomina del vincitore, il bando e la nota di rigetto dell’istanza. Ha chiesto l’inserimento nella posizione di vincitore e la rivalutazione dei titoli. L’Ateneo e il controinteressato si sono costituiti eccependo l’inammissibilità sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il motivo incentrato sulla nota di riscontro all’istanza di autotutela. Si tratta di un atto meramente confermativo, con cui l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza del precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione, e dunque privo di attitudine lesiva autonoma. Il Collegio richiama sul punto i principi espressi dal Cons. Stato, sez. III, n. 7581 del 2024.
Nel merito, il ricorrente aveva fondato buona parte delle censure sulla violazione dell’art. 22-ter, l. n. 240/2010 e del regolamento di Ateneo, che avrebbero imposto un punteggio numerico per le pubblicazioni. Il Collegio ha ritenuto tale quadro normativo non applicabile, poiché il bando richiamava espressamente l’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010 nel testo vigente anteriormente alla riforma e il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato nell’ambito dei progetti PNRR. Né il regolamento, né il bando, né il verbale n. 1 della Commissione avevano mai previsto un punteggio numerico, richiedendo invece un giudizio complessivo ampiamente motivato in forma discorsiva.
Quanto alla mancata predeterminazione dei criteri, il Collegio ha ritenuto la doglianza mal formulata, ma comunque infondata, in quanto i criteri erano stati puntualmente individuati nel verbale n. 1 e non risultano manifestamente illogici, richiamando il C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 427 del 2024 sui limiti di cognizione del giudice. Sulle pubblicazioni e sui premi, il Collegio ha escluso la lamentata omissione, risultando tutte le pubblicazioni valutabili ammesse al vaglio e il premio menzionato nel curriculum allegato.
Sul merito delle valutazioni, il Collegio ha ribadito che, trattandosi di valutazioni tecniche, il sindacato è limitato a logicità e ragionevolezza, in ossequio al principio di separazione dei poteri, non potendo il giudice sostituirsi alla Commissione, richiamando il Cons. St., sez. VI, n. 8533 del 2022. Il rapporto numerico tra pubblicazioni dei due candidati è stato ritenuto non dirimente, rilevando invece continuità, intensità e congruenza della produzione. L’H-index è stato ritenuto uno solo dei criteri a disposizione. Infine, quanto alla prova orale, il Collegio ha escluso la sua preminenza e ha chiarito che la funzione dell’avviso è quella di consentire la partecipazione, non di concedere maggior tempo di preparazione, richiamando il C.g.a.r.s., n. 894 del 2019.
Nota della Redazione
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