Impianti pubblicitari: no al “progetto particolareggiato” fuori dalle zone A4 (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 199 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del Piano generale degli impianti pubblicitari che ammette l’installazione di tipologie non contemplate dalla normativa di zona, previa presentazione di progetto particolareggiato, non costituisce norma di chiusura applicabile indistintamente a tutte le zone omogenee del territorio comunale. Essa va interpretata in chiave sistematica e contestualizzata rispetto all’intero Regolamento, con la conseguenza che la sua portata operativa resta circoscritta alle sole zone a normativa parametrizzata, a vocazione produttiva e commerciale. Nelle zone di massima tutela e di attenzione attenuata opera invece il divieto di installare impianti pubblicitari diversi da quelli specificamente previsti, senza che il progetto particolareggiato possa aprire a tipologie ulteriori. L’inclusione di un manufatto tra le categorie disciplinate non ne facoltizza di per sé la realizzazione in deroga alla zonizzazione.

Il Fatto

La banca ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale del Comune le ha negato il rinnovo dell’autorizzazione per un’insegna luminosa a stendardo, a lettere scatolate, collocata sul tetto dell’immobile in cui ha sede. Il diniego si fonda sulla circostanza che il Piano generale degli impianti, approvato con deliberazione consiliare, non annovera tra le tipologie elencate quella a stendardo e non consente simili impianti sul tetto di alcun edificio.

La banca ha censurato il provvedimento per falsità del presupposto e per contraddittorietà con i precedenti rinnovi, tutti rilasciati con il generico richiamo al medesimo Piano. Il Comune si è costituito, resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso. La tesi della ricorrente si fonda sulla lettura dell’art. 8 del Regolamento, secondo cui la previsione “Altra pubblicità”, con esame subordinato alla presentazione di progetto particolareggiato, varrebbe come norma di chiusura per l’intero territorio.

La Sezione ha escluso questa lettura sotto il profilo formale: la clausola è collocata in calce alle disposizioni delle sole zone A4, alle quali visivamente accede, e non può valere per tutte le zone omogenee. Ha poi ritenuto dirimente la interpretazione sistematica, che impone di cogliere la ratio del Regolamento nel suo insieme.

Il Comune, nell’esercizio del potere assentito dagli artt. 23, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 e 48, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992, ha suddiviso il centro abitato in quattro aree di diversa tutela, graduando divieti e tipologie ammesse. La maggiore flessibilità di approccio si giustifica solo nelle zone a vocazione produttiva, dove gli impianti pubblicitari sono coessenziali alla libertà di iniziativa economica. Ammettere il progetto particolareggiato ovunque svuoterebbe di significato i divieti previsti per le zone A1 e A2.

La Sezione ha inoltre escluso che l’Abaco distributivo possa ampliare la portata del Regolamento, di cui è parte integrante. Né rileva l’inclusione dell'”impianto pubblicitario speciale” tra le tipologie dell’art. 4: la sua mera previsione non ne facoltizza l’installazione in deroga alla zonizzazione. La sede della banca è ubicata in zona A2, il che giustifica il diniego.

Quanto al secondo motivo, non emerge la dedotta contraddittorietà: i precedenti rinnovi, fondati sul generico “Visto il piano generale degli impianti”, rivelano semmai carenze istruttorie, non vizi del provvedimento impugnato. La motivazione ora espressa è esplicita e rafforzata. Le spese sono state compensate per la particolare storia amministrativa dell’impianto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *