Responsabilità contabile dei componenti del comitato scientifico: esclusa la colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 55 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il requisito soggettivo della colpa grave la condotta dei componenti del comitato scientifico di un progetto di ricerca finanziato che, chiamati a valutare il carattere di unicità delle apparecchiature da acquistare, abbiano reso le relative dichiarazioni in un contesto normativo e giurisprudenziale privo di un vademecum certo sugli adempimenti di verifica del presupposto. L’art. 57, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006, nel consentire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per ragioni di natura tecnica, nulla specificava sulle modalità di accertamento dell’unicità, né poteva ricavarsi un catalogo di adempimenti dalla giurisprudenza, oscillante sul punto. Ai fini della responsabilità contabile difetta, inoltre, il nesso causale quando la scelta del contraente sia prerogativa del Consiglio di Amministrazione, restando il contributo del responsabile del procedimento assorbito dalla decisione dell’organo collegiale.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre soggetti per sentirli condannare al pagamento di somme complessivamente superiori a un milione di euro. Il pregiudizio allegato derivava dalla revoca di un finanziamento concesso a valere su una linea di intervento del P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, disposta con D.D.G. n. 1355/5 del 14 giugno 2017 a seguito dei rilievi dell’Autorità di Audit sulle modalità di selezione del contraente per tre forniture di attrezzature scientifiche, acquistate mediante procedura negoziata in regime di unicità.

Le contestazioni riguardavano il responsabile scientifico del progetto e un componente del comitato di coordinamento, ai quali si imputava di aver attestato l’unicità dei beni in assenza delle preventive indagini di mercato a livello europeo, nonché il funzionario indicato come responsabile del procedimento, per aver avallato le richieste ritenute illegittime. Tutti i convenuti eccepivano, tra l’altro, la prescrizione della pretesa erariale e contestavano il difetto di colpa grave e di nesso causale.

La Motivazione della Corte

Sulla prescrizione, il Collegio osserva che la tesi dei convenuti, che fissava il dies a quo alla revoca del finanziamento o alla sua notifica, sarebbe stata corretta ove fosse stata contestata la distrazione delle risorse dalla loro destinazione. Nel caso in esame, però, non si contesta la mancata realizzazione del progetto, ma il fatto che l’ente abbia dovuto sopportare i costi delle attrezzature restituendo il contributo. Il danno coincide con la deminutio patrimonii conseguente al pagamento della somma, sicché la pretesa è stata tempestivamente esercitata, anche in presenza di atti interruttivi.

Nel merito, la domanda di responsabilità è rigettata nei confronti di tutti i convenuti. Per i componenti del comitato scientifico la ragione dirimente è la mancanza del requisito della colpa grave, intesa come inescusabile negligenza o scriteriata imperizia. Il Collegio valorizza il concorso di fattori oggettivi e soggettivi: da un lato, la norma applicabile ratione temporis consentiva la procedura negoziata senza specificare le modalità di accertamento dell’unicità; dall’altro, il quadro giurisprudenziale non offriva indicazioni chiare e univoche sulla sequenza di adempimenti da porre in essere.

La Corte richiama il contrasto tra la decisione del TAR Lazio n. 826/2010, che in un primo momento aveva ritenuto necessaria l’indagine di mercato, e la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 642/2011, che aveva invece affermato un concetto di unicità da accertarsi in concreto. Da qui la conclusione che non esiste un vademecum, né normativo né pretorio, recante un catalogo delle analisi richieste.

Sul piano soggettivo, il Collegio non trascura le difficoltà ermeneutiche incontrate da soggetti scelti per le loro elevate competenze tecnico-scientifiche ma privi di specifiche cognizioni giuridiche, che non si erano limitati ad affermare apoditticamente l’unicità, ma avevano svolto ricerche compendiate nella documentazione del procedimento. Per il funzionario amministrativo, in posizione speculare, difetta parimenti il requisito soggettivo e, ancor prima, il nesso causale: la scelta del contraente costituiva prerogativa del Consiglio di Amministrazione, che aveva adottato la delibera sulla base delle esaustive informazioni acquisite, restando assorbito il contributo del responsabile del procedimento.

Il Collegio ritiene infine che la spesa, pur non programmata, non possa considerarsi foriera di un pregiudizio pari al suo importo, risultando i macchinari utilizzati ai fini di ricerca. La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è respinta, non essendosi dovute affrontare questioni di interpretazione o di validità di atti europei. Tutti i convenuti sono pertanto prosciolti da ogni addebito, con liquidazione delle spese legali in loro favore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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