Ex lettori universitari, anzianità di servizio dal primo contratto di lettorato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13494 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’applicare la disciplina dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i collaboratori esperti linguistici al rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in forza di sentenza passata in giudicato, intercorre fra l’università e l’ex lettore, si deve considerare, ai fini del calcolo delle retribuzioni dovute, l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980. Il giudice del rinvio non può limitarsi a prendere atto dell’orario concretamente svolto e concludere per l’assenza di differenze retributive, ma deve verificare l’avvenuto pagamento delle progressioni economiche connesse all’anzianità, ponendo come data iniziale del rapporto il primo contratto a termine di lettorato. Il diritto a una retribuzione parametrata al monte ore contrattuale minimo non discende automaticamente dall’applicabilità del CCNL, ma presuppone l’allegazione di fatti ulteriori e la domanda di condanna al risarcimento per le prestazioni non eseguite.
Il Fatto
I ricorrenti hanno lavorato presso un’università come lettori di lingua madre straniera, assunti ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980. Il rapporto è stato accertato come lavoro subordinato a tempo indeterminato con sentenza passata in giudicato. Dopo essersi rifiutati di stipulare un contratto come collaboratori esperti linguistici, per non perdere l’anzianità acquisita, hanno chiesto gli adeguamenti retributivi maturati dal luglio 1996 al febbraio 2000.
Il Tribunale ha riconosciuto loro la retribuzione prevista per i ricercatori confermati a tempo definito; la Corte d’Appello ha poi riconosciuto il trattamento dei professori associati a tempo definito. La Cassazione, con la sentenza n. 19190/2016, ha cassato con rinvio, affermando l’applicabilità in via analogica della disciplina dei collaboratori esperti linguistici. Il giudice del rinvio ha rigettato le domande dei lavoratori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’università, ha applicato il regime dei collaboratori esperti linguistici. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi ruotano intorno alle 250 ore annue. Per la Corte il giudice del rinvio non era vincolato a riconoscere il diritto allo svolgimento di quel monte ore, né ad accogliere la connessa domanda di pagamento parametrata a tale soglia. L’applicabilità della disciplina dei collaboratori esperti linguistici non comporta automaticamente il diritto a un importo pari alla retribuzione per 250 ore: occorre accertare in fatto se i lavoratori avessero richiesto di prestare l’attività minima e se l’università avesse colpevolmente rifiutato, profilandosi un obbligo risarcitorio e non retributivo, vertendosi su prestazioni non eseguite.
Anche la seconda censura, sull’art. 51 del CCNL di comparto, è infondata: tale norma non attribuisce ai collaboratori il diritto a una retribuzione corrispondente a 250 ore prescindendo dal numero di ore effettivamente lavorate. La terza censura, sull’art. 394 cod. proc. civ., è respinta perché la domanda di condanna per le ore non lavorate avrebbe potuto essere proposta fin dall’atto introduttivo e non è sorta dalla sentenza di cassazione.
Il quarto motivo è infondato ove si dirige contro la domanda nuova, su cui il giudice del rinvio si è pronunciato; inammissibile per il residuo riferimento ad altre imprecisate domande. Il sesto motivo è infondato: la mancata valutazione delle ragioni del rifiuto di sottoscrivere il contratto non è aspetto decisivo, e le diffide sono state esaminate.
Il quinto e il settimo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La decisione impugnata, una volta affermata l’applicabilità della disciplina dei collaboratori esperti linguistici, ha tratto la conclusione che non vi fossero differenze retributive, avuto riguardo al solo orario concretamente svolto. Se la limitazione alla materia del contendere è coerente, non lo è la prematura conclusione sull’assenza di differenze, mancando l’esame del pagamento delle progressioni economiche legate all’anzianità maturata dal primo contratto a termine di lettorato. Il riferimento alla retrodatazione “dalla data di prima assunzione quali lettori” è nell’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 ed è ripreso dall’art. 22 del CCNL di comparto, il cui comma 4 è riportato nella sentenza n. 19190/2016: la valorizzazione economica dell’anzianità era vincolante per il giudice del rinvio, anche ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..
La sentenza è quindi cassata per quanto di ragione, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, perché decida anche sulle spese.
Nota della Redazione
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