Giudicato esterno rilevabile d’ufficio nei rapporti di durata e divieto di cumulo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9855 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata il giudicato esterno opera, anche se formatosi in relazione a periodi temporali diversi, a condizione che il fatto costitutivo sia il medesimo e limitatamente agli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. L’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, perché fissa la regola del caso concreto e corrisponde al principio del ne bis in idem. L’illegittimità dell’originario mancato conferimento della posizione organizzativa, accertata con pronuncia passata in giudicato, si estende alla prima proroga automatica dell’incarico, mentre la proroga conseguente a nuova valutazione resta estranea al vincolo. Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, si applica anche ai crediti risarcitori connessi al rapporto di lavoro e non solo a quelli strettamente retributivi.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di un ente previdenziale, inquadrati nella posizione C4, avevano partecipato a un bando di selezione per l’attribuzione di posizioni organizzative. Le posizioni erano state assegnate a funzionari di inquadramento inferiore. Un primo giudizio, definito con sentenza del 2013 confermata in appello nel 2014, aveva accertato l’illegittimità del mancato conferimento e riconosciuto il risarcimento per il periodo marzo-dicembre 2012. Le posizioni erano poi state prorogate prima fino a dicembre 2013 e poi fino a giugno 2014.
Il lavoratore aveva agito per il periodo coperto dalle proroghe, ottenendo in appello la condanna dell’ente al pagamento di una somma a titolo risarcitorio per il 2013. L’ente ha proposto ricorso per cassazione; il lavoratore ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo del ricorso principale, con cui l’ente contesta l’interpretazione delle clausole contrattuali e del bando già esaminata nel precedente giudizio. Il motivo è infondato, perché la questione è ormai coperta da giudicato esterno, essendosi la pronuncia richiamata formata a seguito di ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
La Corte ribadisce che l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, indipendentemente dalle posizioni processuali delle parti e anche se formatosi dopo la sentenza impugnata. Il giudicato è assimilabile agli elementi normativi astratti, perché fissa la regola del caso concreto, e il suo accertamento risponde a un interesse pubblico volto a evitare decisioni contrastanti.
Nei rapporti di durata, ai quali la vicenda è assimilata, il vincolo opera solo se il fatto costitutivo è lo stesso e riguardo agli aspetti permanenti del rapporto, esclusi quelli variabili. Nella specie il fatto costitutivo è identico, cosicché il giudicato copre l’accertamento dell’illegittimità del mancato conferimento originario e, di conseguenza, dell’illegittimità della prima proroga automatica.
Il secondo motivo del ricorso principale è invece accolto. Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 costituisce regola limitativa della previsione generale dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. e si estende ai crediti risarcitori connessi al rapporto di lavoro. La sentenza è cassata sul punto e, decidendo nel merito, l’ente è condannato a corrispondere sull’importo capitale la maggior somma tra rivalutazione e interessi.
Il ricorso incidentale è rigettato. Il primo motivo è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione dell’interpretazione degli atti negoziali riservata al giudice di merito, senza indicare le regole ermeneutiche violate. Il secondo e il terzo motivo, relativi al danno da perdita di chance, sono parimenti inammissibili: la Corte ricorda che tale danno va provato con riferimento a una concreta ed effettiva occasione perduta e liquida in via equitativa, mentre le censure contestano la valutazione delle risultanze istruttorie e non integrano l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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