Progressione orizzontale D1 terapisti riabilitazione: anzianità e percorsi formativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12036 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il personale della riabilitazione disciplinato, ratione temporis, dal CCNL 2002-2005 per il personale dipendente delle Strutture Associate AIOP, ARIS e Fondazione Gnocchi può conseguire la progressione orizzontale dalla posizione economica D alla D1 secondo una duplice modalità. Alla data di stipulazione del contratto, ossia al 24.11.2004, la progressione è subordinata al possesso di 25 anni di anzianità di servizio già maturati nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria. Successivamente, a regime, l’accesso avviene con 20 anni di anzianità nella medesima qualifica e struttura, oppure, a prescindere dall’anzianità, mediante lo svolgimento dei percorsi e il conseguimento dei titoli previsti dall’art. 47 CCNL. L’inciso temporale “alla data di sottoscrizione del presente CCNL” contenuto nell’art. 51 CCNL delimita il solo computo parzialmente ridotto dell’anzianità pregressa e non esclude il concorso del criterio dell’anzianità con quello professionale.

Il Fatto

Alcuni terapisti della riabilitazione, dipendenti di una struttura sanitaria privata, hanno chiesto il riconoscimento dell’inquadramento nella superiore posizione economica D1 del CCNL di settore, in relazione alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte per un determinato arco temporale, con decorrenze differenziate per ciascun lavoratore.

Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello hanno respinto la domanda. Il giudice di appello, interpretando gli artt. 47 e 51 CCNL, ha ritenuto che la progressione dovesse passare esclusivamente per i percorsi formativi e di tutoraggio, restando inapplicabile la norma sull’inquadramento per anzianità maturata. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione delle clausole collettive ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove da una premessa processuale: la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è parificata a quella delle norme di diritto. Ne consegue che l’interpretazione delle clausole va condotta con i criteri codicistici di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.), come canone diretto e non come controllo esterno di congruità della motivazione.

Sul piano letterale, il Collegio valorizza le premesse del Titolo VII, ove le parti sociali hanno evidenziato la necessità di ampliare le possibilità di riconoscimento del valore professionale. L’incipit dell’art. 47 CCNL (“Ferme restando le dinamiche già previste”) rende evidente la conservazione del tradizionale sistema di progressione basato sull’anzianità di servizio, cui si affiancano i nuovi percorsi lavorativi e formativi.

Sul piano sistematico, la ricognizione dell’art. 51 CCNL dimostra che la progressione tra posizioni economiche segue modalità differenziate: ad alcune si accede solo per anzianità, ad altre alternativamente per anzianità o percorsi, ad altre ancora unicamente tramite i percorsi dell’art. 47. Il criterio dell’anzianità non è dunque escluso per la posizione D1.

Per il personale della riabilitazione, equiparato a quello infermieristico, la maggiore anzianità richiesta “alla data di sottoscrizione del presente CCNL” opera solo in prima applicazione, con il computo ridotto degli anni pregressi. A regime, invece, il computo è pieno e l’accesso alla D1 richiede 20 anni nella stessa qualifica e struttura, ovvero i percorsi dell’art. 47. Il meccanismo è confermato dal confronto con la posizione C1.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. Le eccezioni riprodotte nel controricorso sono dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 375, secondo comma, n. 1), cod. proc. civ., per mancanza dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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