Regime fiscale ASD: requisiti sostanziali e non solo formali (Cass. civ. Sez. V n. 12037 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, il riconoscimento del beneficio non può fondarsi sul solo dato formale dell’inserimento nello statuto delle clausole richieste dall’art. 148, comma 8, TUIR e dall’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il giudice di merito è tenuto a verificare, con puntuale disamina delle allegazioni dell’Ufficio, l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti il trattamento di favore. Sulla contribuente grava, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere probatorio di dimostrare il possesso di tali requisiti sostanziali, oltre a quelli formali.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria contestava a una società sportiva dilettantistica a r.l., per l’anno d’imposta 2013, maggiori importi ai fini IRAP e IVA, nonché un insufficiente versamento d’imposta sui compensi ai collaboratori oltre la soglia esente, con i correlati interessi e sanzioni. La società impugnava l’atto impositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso tenendo conto del parziale accoglimento ottenuto per le annualità 2011 e 2012.

La Commissione tributaria regionale del Veneto, in sede di appello, rigettava le doglianze dell’Ufficio e l’appello incidentale della contribuente, ritenendo la pronuncia di primo grado debitamente motivata e sussistenti i requisiti per il regime agevolativo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la motivazione apparente della sentenza d’appello, con violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.. La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando la nozione consolidata di motivazione solo apparente.

Il vizio ricorre quando il giudice non illustra l’iter logico seguito né le prove poste a fondamento del convincimento, così da non consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata. La nullità colpisce le sentenze graficamente prive di motivazione, quelle con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e quelle con motivazione perplessa. La Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 22232 del 2016, chiarendo che la motivazione non deve lasciare all’interprete il compito di integrarla con mere congetture.

Nel caso concreto, a prescindere dalla correttezza in diritto, la motivazione della Commissione regionale superava il c.d. minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost., rendendo chiaro e comprensibile l’iter logico-giuridico.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, censurava la violazione dell’art. 148, comma 8, TUIR, dell’art. 25, comma 3, legge n. 133 del 1999 e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte lo ha ritenuto fondato: la Commissione regionale si era limitata a constatare il rispetto di un elemento formale, ossia l’inserimento nello statuto delle clausole di legge, in particolare il divieto di distribuzione degli utili.

Tale rilievo formale non basta a provare i requisiti sostanziali richiesti dalla legge, gravando l’onere sulla contribuente. La Corte ha censurato l’omessa disamina degli elementi plurimi dedotti dall’Ufficio, che andavano valutati nella sostanza e non nella mera forma.

Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e per la statuizione sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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