Progressioni economiche e onere di provare la coerenza del profilo professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19967 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alle progressioni economiche e al passaggio alla fascia superiore, l’onere di dimostrare la coerenza delle funzioni effettivamente svolte con i contenuti del profilo professionale al quale si riferisce la procedura selettiva grava sul dipendente che invoca il riconoscimento del punteggio. Il giudice di merito può attribuire rilievo, anche in assenza di specifiche contestazioni della parte pubblica, al carattere meramente eventuale e straordinario del potere ispettivo rimasto all’amministrazione, trattandosi di valutazione che attiene alla coerenza delle mansioni e rientra nel suo potere di accertamento. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, pur denunciando in apparenza la violazione del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole del bando, chieda in realtà alla Corte di legittimità una rilettura alternativa del testo delle stesse.

Il Fatto

Un dipendente del Ministero del Lavoro ha impugnato la graduatoria approvata con due decreti direttoriali del 2013, relativa alle progressioni economiche e al passaggio alla fascia superiore nel profilo di ispettore del lavoro, chiedendo il riconoscimento di un punteggio utile a conseguire la progressione e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 897/2016, ha rigettato il ricorso.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 484/2018, ha respinto l’impugnazione. Il dipendente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre l’amministrazione ha depositato atto di costituzione e la terza intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l’amministrazione avrebbe introdotto in appello fatti nuovi, rappresentati dalla circostanza che le competenze di ispettore di società cooperative, rispetto alle quali egli vantava una abilitazione professionale, sarebbero state esercitate dagli ispettori del lavoro solo in casi limitati e su base volontaria.

La Corte ha ritenuto la doglianza infondata. Ha osservato che, a prescindere da quanto allegato dall’amministrazione, il ricorrente era comunque tenuto a dimostrare la coerenza dell’espletamento delle funzioni che aveva indicato con i contenuti del profilo professionale al quale si riferiva la procedura. Tale valutazione spettava alla corte territoriale, la quale ha correttamente valorizzato, anche in assenza di contestazioni della parte pubblica, il carattere meramente eventuale e straordinario del potere ispettivo rimasto all’amministrazione resistente. La decisione di appello non ha quindi introdotto fatti nuovi, ma si è mossa sul piano dell’onere probatorio gravante sul dipendente.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. e dell’art. 97 Cost., lamentando che la corte territoriale non avesse compiuto un’interpretazione letterale del bando, ricorrendo invece a elementi estranei alle indagini ermeneutiche e privi di logicità.

La Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile. Il ricorrente, pur affermando in apparenza di contestare il mancato rispetto del criterio dell’interpretazione letterale, ha in realtà chiesto alla Suprema Corte una rilettura alternativa delle clausole del bando, il cui testo non è stato neppure riportato per intero. Si tratta di un’istanza che non può trovare spazio in sede di legittimità, come già affermato da Cass., Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017.

Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nessuna statuizione è stata posta sulle spese di lite, non essendosi l’amministrazione difesa con controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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