Esdebitazione: irrisorio solo il soddisfacimento affatto inconsistente (Cass. civ. Sez. I n. 19964 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esdebitazione, il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 142, comma 2, l.fall. — il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali — è integrato anche quando taluni creditori non siano stati pagati affatto. È sufficiente che, con i riparti, una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia stata estinta, così da consentire al giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quanto pagato rispetto a quanto complessivamente dovuto. L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, coerente con il favor per l’istituto espresso dalla legge delega n. 80/2005, impone di concedere il beneficio ove ne ricorrano i presupposti, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. Una percentuale di soddisfacimento tutt’altro che irrisoria, ancorché riferita a un solo creditore, non giustifica il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, dichiarato fallito in qualità di socio accomandatario di una s.a.s., aveva chiesto dopo la chiusura del fallimento la concessione del beneficio dell’esdebitazione. Il tribunale aveva respinto l’istanza e la Corte d’appello di Ancona, con decreto del 12 novembre 2021, aveva rigettato il reclamo, condividendo le motivazioni del primo giudice.
La corte del merito aveva escluso il presupposto oggettivo del beneficio perché, a fronte di crediti ammessi al passivo per euro 1.801.331,40, era stato pagato un solo creditore, soddisfatto per un importo ritenuto irrisorio, pari al 6,02% del proprio credito e al 3,53% dell’ammontare complessivo dei crediti concorsuali, mentre gli altri creditori, privilegiati e chirografari, non avevano ricevuto alcunché. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l.fall., per avere la corte territoriale qualificato come irrisoria la percentuale di soddisfacimento, disattendendo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente evidenzia in fatto che dalla vendita dell’unico immobile acquisito alla procedura, inizialmente stimato in una somma assai superiore, erano stati ricavati proventi ridotti, e che il riparto era intervenuto dopo il pagamento delle spese di procedura e dei tributi, con la creditrice ipotecaria che aveva percepito il residuo e un ulteriore importo a titolo di rimborso IVA.
La Corte ritiene fondato il motivo e ricostruisce la portata della norma. Il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.fall., che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Tale condizione va però intesa, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a, n. 13, della legge delega n. 80/2005, come realizzata anche quando alcuni creditori non siano stati pagati affatto.
È sufficiente, infatti, che con i riparti sia estinta una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, perché il giudice del merito possa procedere, secondo il suo prudente apprezzamento, a una valutazione comparativa di quella consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 24214 del 2011. Per attribuire contenuto fattuale alla nozione, generica e vaga, di prudente apprezzamento e per scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie e difformi in situazioni identiche, l’art. 142, comma 2, l.fall. va interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti del primo comma, il beneficio dev’essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria, secondo l’indirizzo di Cass. n. 7550 del 2018, confermato da Cass. n. 15246 del 2022.
La corte d’appello, escludendo il presupposto oggettivo pur a fronte del pagamento di un creditore concorsuale per il 6,02% del proprio credito e per il 3,53% del complessivo ammontare del passivo — percentuale, osserva la Corte, tutt’altro che irrisoria — si è posta in contrasto con tali principi.
Il secondo motivo, che denuncia la mancata declaratoria di inammissibilità, per difetto di valida procura, della costituzione di una società nel giudizio di primo grado, è dichiarato inammissibile: la corte territoriale aveva compensato le spese tra le parti ritenendo assorbito l’esame dell’eccezione, e il ricorrente non spiega perché la pronuncia di assorbimento sarebbe errata né quale interesse abbia a veder esaminata l’eccezione.
All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.