Assegno vitalizio vittime del dovere equiparato a vittime del terrorismo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16733 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno vitalizio mensile non reversibile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è di importo uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005 non ha il potere di modificare quantitativamente l’emolumento già determinato dalla legge n. 350 del 2003 in Euro 500,00 mensili. L’indicazione di Euro 258,23 contenuta nell’art. 4, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 243 del 2006 non cristallizza l’importo, poiché tale lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l’intento perequativo della legislazione e con l’art. 3 della Costituzione.
Il Fatto
Il ricorrente, vittima del dovere, aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del solo importo di Euro 258,23 a titolo di assegno vitalizio mensile non reversibile, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407 del 1998, con esclusione del più elevato importo di Euro 500,00 invocato in forza dell’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003.
La Corte d’appello aveva respinto il gravame, ritenendo che la legge n. 266 del 2005, nel demandare a un regolamento la disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione, avesse affidato alla fonte secondaria anche la determinazione dell’importo. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005 ha disposto la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere. Il successivo comma 565 ha affidato a un regolamento la sola disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze.
Tra queste figura l’assegno vitalizio non reversibile, originariamente fissato in cinquecentomila lire mensili e poi elevato dalla legge n. 350 del 2003 a Euro 500,00 mensili dal primo gennaio 2004. Il regolamento attuativo, con l’art. 4, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 243 del 2006, ha invece riconosciuto alle vittime del dovere la misura originaria di Euro 258,23.
La Corte richiama il proprio precedente delle Sezioni Unite n. 7761 del 2017, secondo cui l’ammontare dell’assegno spettante alle vittime del dovere è uguale a quello attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione permeata da un intento perequativo. A tale indicazione non può attribuirsi valore di cristallizzazione dell’importo, poiché escludere le vittime del dovere dal raddoppio equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento.
Il principio è stato ribadito nelle successive pronunce Sez. lav. n. 17438 del 2022 e Sez. lav. n. 12749 del 2022: la disciplina regolamentare non aveva il potere di modificare quantitativamente l’emolumento, occorrendo un’espressa previsione. Il limite di spesa opera solo su un piano autocompensativo, spostando l’emolumento alla graduatoria dell’anno successivo, senza che l’assistenza venga meno.
Non sussistono ragioni per un nuovo interpello delle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.. La sentenza d’appello si è discostata dai principi consolidati nel conferire rilievo dirimente all’importo regolamentare. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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