Mansioni superiori del bancario: prova necessaria e irrilevanza del confronto tra colleghi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17008 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente bancario che rivendica l’inquadramento in una superiore qualifica per lo svolgimento di mansioni superiori deve allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto, ossia il contenuto concreto delle mansioni svolte e il raffronto con i profili e le mansioni propri della qualifica rivendicata, secondo il procedimento logico-giuridico denominato giudizio trifasico. La mera comparazione con l’inquadramento riconosciuto ad altri dipendenti cui le stesse mansioni fossero state in precedenza affidate è irrilevante: l’art. 36 Cost. prescrive la sufficienza e adeguatezza della retribuzione a prescindere da ogni comparazione intersoggettiva e l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza davanti alla legge, non nei rapporti interprivati. Nel settore del controllo interno societario, poiché la funzione è assegnata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai settori controllati, è irrilevante l’eventuale inquadramento superiore dei soggetti sottoposti a controllo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della banca per oltre trent’anni, sosteneva di aver svolto, a decorrere dal luglio 1998, mansioni superiori a quelle della qualifica di inquadramento, in conseguenza della nomina a responsabile della funzione di controllo delle attività finanziarie esercitata dal collegio sindacale, dal consiglio di amministrazione e dalla CONSOB. Deduceva di avere esercitato il controllo sui propri superiori gerarchici, ai quali riteneva di non essere subordinato, e di aver subito per questo comportamenti vessatori sfociati nel licenziamento.
Adito il giudice del lavoro, la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento in qualifica superiore, di ricostruzione giuridica ed economica, di pagamento delle differenze retributive e di risarcimento dei danni era stata rigettata in primo grado e, su gravame del lavoratore, anche in appello. La Corte territoriale aveva valorizzato la prova testimoniale, che aveva smentito l’asserita direzione del controllo sull’attività dei soggetti controllati, e l’insussistenza del diritto alla qualifica di funzionario di primo livello, presupposto necessario per l’accesso alla cosiddetta dirigenza allargata. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, per violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., è dichiarato inammissibile. Il ricorrente richiamava intere fonti normative senza individuare la singola norma violata o falsamente applicata, né le affermazioni della sentenza impugnata poste in contrasto con esse, così precludendo alla Corte la valutazione comparativa fra opposte soluzioni. Né il ricorrente si era confrontato con il punto decisivo della motivazione di appello, secondo cui, in forza dell’art. 26, co. 2, del regolamento CONSOB del 30/09/1997, la funzione di controllo interno è assegnata a un responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori controllati.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Sul piano dell’inquadramento il ricorrente non aveva contestato la motivazione secondo cui, esclusa la spettanza della qualifica di funzionario di primo livello, l’accesso alla dirigenza allargata era precluso per difetto dei presupposti contrattuali. Quanto al profilo del confronto con altri colleghi, la Corte ribadisce il perimetro probatorio del giudizio trifasico: accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e raffronto tra i due risultati. In nessuna di tali fasi trova ingresso la comparazione con la posizione di altri dipendenti.
Il collegio richiama Cass. ord. n. 30580/2019 quanto alla necessità che ciascun momento del procedimento trovi ingresso nel ragionamento decisorio, e le pronunce Cass. n. 16015/2007 e Cass. sez. un. n. 4570/1996: nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nei rapporti privatistici, la parità di retribuzione o di inquadramento tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni.
Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: è contraddittorio, perché deduce come fatto pacifico, e dunque non controverso, un fatto che il vizio denunciato presuppone oggetto di discussione fra le parti; ed è precluso dalla cosiddetta doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ult. co., c.p.c.. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, sia per la doppia conforme sia perché volto a sollecitare una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali, riservata al giudice di merito. Il ricorso è rigettato e le spese liquidate come in dispositivo, senza attribuzione al difensore per l’incertezza assoluta sul soggetto che aveva anticipato le spese.
Nota della Redazione
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