La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non prova la qualità di erede (Cass. civ. Sez. 3 n. 15595 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di erede di chi subentra nel processo a una parte originaria deceduta, riassumendo il giudizio o proponendo impugnazione, costituisce fatto costitutivo del diritto di agire e deve essere provata ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 non è prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la P.A.; il giudice deve comunque valutare, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione, il comportamento della parte nei cui confronti la dichiarazione è fatta valere. La prova della qualità di erede richiede la produzione di atti di stato civile idonei a comprovare il rapporto di parentela con il de cuius e la concreta devoluzione dell’eredità. La denuncia di successione non assolve tale onere.
Il Fatto
La società attrice originaria, creditrice nei confronti di un soggetto deceduto, aveva convenuto in giudizio gli eredi di quest’ultimo, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto di donazione. A seguito del decesso dell’attrice, il giudizio era proseguito dalle figlie, che avevano dedotto la qualità di eredi producendo il certificato di morte e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado le eredi hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi tre motivi, relativi alla prova della qualità di eredi. Ha rammentato che chi subentra nel processo nella qualità di erede deve fornire la prova del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede, ex art. 2697 cod. civ., trattandosi di fatto costitutivo della legitimatio ad causam. Il certificato di morte accerta solo l’evento morte e nulla dice sugli eredi; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è inidonea, perché genericamente attestante un mero status parentale che legittima solo la qualità di chiamato all’eredità.
La Corte ha quindi valorizzato la specifica contestazione mossa dalla controparte in sede di riassunzione, che impediva di applicare il principio di non contestazione, e ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 12065 del 2014) e gli arresti successivi, secondo cui la prova della delazione ereditaria e dell’avvenuta accettazione richiede la produzione di atti di stato civile, non essendo sufficiente la denuncia di successione.
Ha escluso il vizio di motivazione di cui all’art. 132 cod. proc. civ., avendo la corte territoriale spiegato che la dichiarazione sostitutiva proviene dalla parte stessa e non può assurgere a prova nel processo civile. Ha rigettato il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che l’onere probatorio non era stato assolto.
I motivi quarto, quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati inammissibili: il quarto per essere un “non motivo”, dipendente dall’eventuale accoglimento dei primi; il quinto e il sesto per difetto di specificità, non avendo le ricorrenti indicato le ragioni del contrasto con l’art. 91 cod. proc. civ.; il settimo perché l’accertata carenza di legittimazione assorbiva ogni questione di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.