Promozione per merito straordinario: motivazione per relationem e disparità di trattamento (TAR Calabria n. 715 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere contrario del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali alla proposta di promozione per merito straordinario è sufficientemente motivato quando il verbale della seduta, richiamato per relationem nei provvedimenti che lo recepiscono, indichi le ragioni del diniego, escludendo l’eccezionalità dei servizi svolti e l’esposizione a un concreto e reale pericolo di vita. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica estrinseca della motivazione e dell’istruttoria, senza sostituire la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione. La censura di disparità di trattamento è ammissibile solo se il ricorrente dimostri che colleghi in identica situazione di fatto siano stati premiati con il riconoscimento massimo; non basta il comune esito valutativo rispetto ad altri dipendenti.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha partecipato a una complessa operazione investigativa conclusasi con l’arresto di un latitante, condotta dalla squadra mobile con il supporto del Servizio centrale operativo.

Il Dirigente della squadra mobile e il Questore avevano proposto la sua promozione per merito straordinario. Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, con verbale impugnato, ha espresso parere contrario ritenendo più congrua la concessione dell’encomio solenne. Il Capo della Polizia ha poi confermato tale esito. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di motivazione, illogicità e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la recente pronuncia dello stesso Tribunale n. 391 del 23/05/2025, che ha ricostruito la normativa di riferimento e la natura del potere in contestazione. Su questa base respinge la tesi del ricorrente secondo cui il Consiglio si sarebbe limitato a esprimere un parere contrario senza motivazione.

Il verbale, in realtà, richiama gli allegati contenenti il verbale della seduta, supportati da un’ampia motivazione del rigetto della proposta questorile, desumibile alla voce “esito della seduta”. Il parere contrario rappresenta soltanto l’esito istruttorio della valutazione, ma la giustificazione è desumibile dagli atti richiamati.

Nel merito, il Consiglio ha escluso l’eccezionalità dei servizi svolti, osservando che l’operazione si è sviluppata attraverso abituali strumenti di indagine. Ha inoltre rilevato che i dipendenti proposti appartengono a una squadra mobile ben strutturata e avvalendosi di investigatori esperti, con l’ausilio del Servizio centrale operativo. Da un esame dei contributi non è emersa l’esposizione a un concreto e reale pericolo di vita, requisito previsto per il massimo riconoscimento premiale.

Il Collegio osserva che il ricorrente omette di censurare specificamente, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., i distinti fronti argomentativi del diniego. Comprendendosi chiaramente le ragioni del rigetto, non sussiste la dedotta insufficienza del discorso giustificativo.

Il rigetto delle ragioni di merito travolge anche la censura di disparità di trattamento. I riconoscimenti sono stati attribuiti in base alla diversità dei presupposti di fatto, e non emerge che colleghi in identica situazione siano stati premiati con il massimo riconoscimento. Un simile vizio sarebbe deducibile solo rispetto a colleghi in situazione identica, non rispetto a chi ha ottenuto il medesimo encomio. Il ricorso è quindi infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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