Rinuncia agli atti senza procura speciale e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 4130 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta dal difensore privo di procura speciale non produce l’effetto estintivo previsto dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., perché difetta del potere di compiere l’atto. Tale atto non è tuttavia irrilevante: in ragione del rapporto qualificato che lega la parte sostanziale al proprio difensore, esso costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il giudizio improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in considerazione della definizione in rito.
Il Fatto
La ricorrente, una società attiva nel settore della gestione dei rifiuti, aveva impugnato la deliberazione con cui un Comune aveva ridefinito il modulo gestorio del servizio integrato, optando per l’affidamento diretto secondo il modello dell’in house providing, e aveva poi proposto motivi aggiunti avverso ulteriori deliberazioni di altri Comuni e atti societari connessi.
Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha notificato istanza di rinuncia agli atti, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Comune resistente si è opposto in udienza alla compensazione; le altre parti vi hanno aderito con istanze depositate in giudizio. La questione sottoposta al Collegio attiene quindi agli effetti processuali di una rinuncia formalmente irregolare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un vizio procedurale: la dichiarazione di rinuncia non è stata formulata nel rispetto della procedura dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., poiché il difensore non è munito di procura speciale avente ad oggetto il potere di rinunciare agli atti del giudizio. Manca dunque il presupposto perché l’atto produca l’effetto estintivo tipico.
La Corte non si arresta però alla rilevata irregolarità. L’atto di rinuncia prodotto in causa viene qualificato come argomento di prova idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse della parte alla decisione.
Il fondamento di tale valutazione risiede nel rapporto qualificato che lega la parte sostanziale al suo difensore: la dichiarazione resa dal secondatore esprime, sul piano sostanziale, la volontà della parte di non coltivare più la controversia. Da qui la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra tutte le parti, ivi compresa la posizione del Comune che si era opposto, tenendo conto della definizione in rito del giudizio e dell’andamento della controversia.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., formula coerente con la sopravvenuta carenza di interesse e non con l’estinzione per rinuncia.
Nota della Redazione
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