Revoca della licenza di porto di fucile e parte di arma non denunciata (TAR Lazio n. 11079 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di andare armati sancito dalla legge. L’amministrazione deve accertare i requisiti di affidabilità del richiedente o del titolare della licenza attraverso uno scrutinio volto a inferire il pericolo di abuso delle armi. La revoca della licenza ha funzione cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, e non presuppone necessariamente l’attribuzione di un illecito penale, civile o amministrativo, essendo sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi concreti. Assumono rilievo i precedenti penali e di polizia, indipendentemente dall’esito del relativo procedimento, mantenendo l’amministrazione il potere di valutare autonomamente i fatti occorsi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Roma aveva revocato le licenze di porto di fucile per uso venatorio e sportivo. Il provvedimento era stato adottato all’esito dell’avvio di un procedimento penale, che aveva determinato anche il ritiro cautelare delle armi ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare, gli operanti rinvenivano presso l’abitazione del ricorrente una parte di arma, precisamente una canna di fucile non denunciata, custodita in una custodia per canne da pesca. Il ricorrente contestava il giudizio di non affidabilità, evidenziando la propria specchiata condotta e i titoli di merito conseguiti durante il servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il possesso di armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto legale di andare armati. La verifica dell’affidabilità del soggetto deve essere condotta attraverso uno scrutinio prognostico diretto a valutare il pericolo di abuso delle armi, con funzione preventiva e cautelativa del provvedimento, che non assume carattere sanzionatorio. In tale prospettiva, il diniego o la revoca non richiedono necessariamente l’imputazione di un illecito, potendo fondarsi su elementi concreti e specifici.
Il Collegio ha ritenuto che tali elementi sussistessero nel caso di specie. La pendenza del procedimento penale e il connesso ritiro cautelare delle armi ai sensi dell’art. 39 Tulps, non impugnato, costituivano circostanze rilevanti. A queste si aggiungeva il rinvenimento di una canna di fucile non denunciata, riposta in una custodia per attrezzi da pesca, circostanza che il ricorrente non aveva contestato specificamente.
Quanto alla difficoltà di accesso agli atti del procedimento penale durante la fase delle indagini preliminari, il Tribunale ha precisato che la segretezza degli atti non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo. L’Amministrazione conserva il potere di valutare autonomamente i fatti occorsi, indipendentemente dall’esito del procedimento giudiziario. Gli elementi acquisiti risultavano sufficienti per fondare, rebus sic stantibus, il giudizio di non affidabilità.
Il Collegio ha infine osservato che, una volta chiarita la propria posizione penale, l’interessato potrà presentare una nuova istanza, nella quale sarà valutata anche la circostanza della detenzione della parte di arma non denunciata. Le censure del ricorrente, limitate alla positiva descrizione della propria personalità, non integravano pertanto critiche specifiche alla decisione dell’autorità di pubblica sicurezza, determinando il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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