Proporzionalità della cautela personale e sospensione dall’ufficio pubblico (Cass. pen. Sez. VI n. 6848 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, il principio di proporzionalità impone al giudice della cautela di verificare preventivamente l’adeguatezza della misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, essendo questa preordinata alla finalità cautelare che si intende prevenire. È illegittima, per violazione di quel principio, l’applicazione della misura coercitiva o dell’obbligo di dimora in comune diverso da quello di svolgimento dell’attività lavorativa, quando con essa si voglia esclusivamente contenere il pericolo di reiterazione, potendo la stessa esigenza essere soddisfatta dalla meno grave misura interdittiva. La rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale da parte della Corte di cassazione nei procedimenti cautelari personali resta ferma in astratto, ma diviene priva di effetti una volta che il procedimento sia passato alla fase dibattimentale, dovendo la questione essere rimessa alla Corte ai sensi dell’art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. dal solo giudice procedente.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano respinge l’istanza di riesame proposta da un indagato avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari per le accuse provvisorie di corruzione propria aggravata, in veste di ufficiale generale preposto al comando di un reparto dell’Arma dei Carabinieri, oltre a reati connessi tra cui la turbativa d’asta.

La difesa ricorre in cassazione senza contestare la gravità indiziaria, censurando la competenza territoriale, la qualificazione di un contratto di locazione assunto come schermo per la dazione di utilità e la sussistenza di esigenze cautelari. Nel corso della camera di consiglio il difensore rappresenta che il procedimento è passato alla fase dibattimentale a seguito di decreto di citazione a giudizio con rito immediato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, ricordando come la sua rilevabilità d’ufficio nei procedimenti cautelari sia dato acquisito. La novità processuale emersa in camera di consiglio muta però il quadro: il giudice competente per l’applicazione, la modifica e la revoca delle misure personali è ormai quello che procede, cioè il Tribunale in sede di cognizione.

Una pronuncia di incompetenza ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. non potrebbe travolgere il disposto dell’art. 279 cod. proc. pen. e resterebbe priva di effetti. L’eccezione non rimane senza risposta, perché l’art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen. consente la rimessione della questione alla Corte, anche d’ufficio, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, in caso di rito immediato, entro il termine dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Solo il giudice procedente valuta l’incertezza e decide se investire la Corte, essendo precluso il rinvio pregiudiziale quando quel giudice sia certo della propria competenza o incompetenza (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Rv. 286979). I primi due motivi sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte non condivide appieno le critiche difensive, poiché i fatti accertati sono stati legittimamente apprezzati dal Tribunale ai sensi dell’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. Persiste, però, uno iato temporale consistente tra l’epoca delle condotte, al più tardi risalenti a dicembre 2021, e l’applicazione della misura.

Su questo terreno si impone la verifica della proporzionalità. Quando il periculum libertatis consiste nel rischio di abuso dei pubblici poteri o della qualità, il giudice deve preventivamente accertare l’adeguatezza della misura interdittiva della sospensione dall’ufficio, essendo questa preordinata alla finalità cautelare che si vuole prevenire (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Rv. 282181). È illegittima, per violazione dello stesso principio, la misura coercitiva o dell’obbligo di dimora disposta solo per contenere la reiterazione, quando l’esigenza può essere soddisfatta dalla sospensione dal servizio (Sez. 6, n. 32402 del 16/07/2010, Rv. 248323).

Poiché il Tribunale paventa che la sola misura disciplinare non elimini il rischio di reiterazione, attesa la sua natura interinale e la dipendenza da determinazioni dell’amministrazione, dovrà essere esplorata l’eventualità che la corrispondente misura adottabile dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. pen. possa dispiegare efficacia superiore, a fronte di un minor sacrificio per lo status libertatis.

L’ordinanza è pertanto annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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