Notifica all’omonimo difensore e ricorso straordinario per errore di fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 6847 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È deducibile con il ricorso straordinario per cassazione, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso di fissazione della camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato, essendo stato erroneamente indirizzato a un professionista omonimo iscritto a un diverso Foro. L’errore sulla regolare instaurazione del contraddittorio, non rilevato nel corso della camera di consiglio celebrata senza intervento dei difensori, integra il vizio deducibile in via straordinaria. Ne consegue la revoca dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso e la sospensione dell’esecuzione della sentenza di condanna, con restituzione degli atti alla sezione che ha emesso il provvedimento revocato.

Il Fatto

La Settima Sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 04.12.2023, rendendo irrevocabili le statuizioni e, in particolare, l’esecuzione della pena inflitta. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso straordinario, deducendo un errore di fatto consistente nella mancata notifica dell’avviso di celebrazione della camera di consiglio al proprio difensore di fiducia.

L’avviso, trasmesso mediante posta elettronica certificata, era stato indirizzato a un professionista omonimo, iscritto a un diverso Foro e con studio in altra località. Il ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, tra cui la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di condanna.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall’esame del documento allegato all’impugnazione, costituito dalla copia dell’avviso di fissazione della camera di consiglio, emerge che lo stesso venne notificato via PEC a un omonimo difensore iscritto a un Foro diverso da quello dell’unico difensore del ricorrente.

L’errore non era stato rilevato nel corso della camera di consiglio, celebrata senza l’intervento dei difensori. La Corte ha qualificato la condotta processuale come errore di fatto, rilevando che esso viene oggi correttamente e tempestivamente dedotto con l’impugnazione straordinaria.

Il Collegio ha richiamato il principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato, richiamando sul punto Sez. II n. 24809 del 24.07.2020 e Sez. I n. 40611 del 13.10.2009.

Accertata la ricorrenza del vizio, la Corte ha disposto la revoca dell’ordinanza emessa dalla Settima Sezione e, per l’effetto, la sospensione dell’esecuzione della sentenza della Corte di appello di Milano, con rimessione in libertà dell’imputato se non detenuto per altra causa. Ha inoltre disposto la restituzione degli atti alla Settima Sezione penale per l’ulteriore corso, con comunicazione alla Procura generale in sede per quanto di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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