Bancarotta fraudolenta documentale: il dolo specifico può essere desunto dalla distrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 17786 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova dichiarativa, spetta al giudice verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali come l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, la qualità effettivamente rivestita dal dichiarante, con conseguente obbligo di escussione nelle forme previste per l’imputato di reato connesso. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive presuppone che la situazione di incompatibilità, ove non risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell’esame e che sussistano, già prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, conosciuti dall’autorità procedente. La questione di inutilizzabilità non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede accertamenti di merito e il ricorrente deve comunque illustrare l’incidenza dell’eventuale espunzione della prova attraverso la c.d. prova di resistenza. Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto dall’accertamento della bancarotta per distrazione, costituendo l’occultamento delle scritture un indice sintomatico della volontà di nascondere la distrazione realizzata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società fallita per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, per aver distratto crediti, titoli cambiari e forniture di merci, nonché per aver sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili della società. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dal liquidatore, assunti come testimoni pur essendo, a suo dire, soggetti indagabili per reati connessi. Ha inoltre contestato la ricostruzione probatoria in ordine alla distrazione dei beni e l’affermazione della sussistenza del dolo del reato documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affrontando separatamente i tre motivi.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato il principio secondo cui spetta al giudice verificare in termini sostanziali la qualità del dichiarante, ma ha precisato che la dedotta incompatibilità deve ancorarsi a indizi non equivoci di reità già acquisiti prima dell’escussione. Nel caso di specie, le responsabilità del curatore e del liquidatore erano state prospettate in modo generico, senza elementi circa la volontà di non denunciare. La Corte ha altresì rilevato l’inammissibilità della questione, proposta per la prima volta in cassazione e richiedente accertamenti di merito, nonché il mancato assolvimento dell’onere di dimostrare la prova di resistenza, essendo emerso che i giudici di merito avevano fondato il convincimento anche su altre dichiarazioni e prove documentali.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto le censure, pur formalmente riferite ai vizi di motivazione e violazione di legge, erano interamente rivolte a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha ricordato che il giudice del gravame non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni difensive e che la perizia contabile costituisce mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’errore interpretativo sostenuto dal ricorrente: l’accertamento della distrazione patrimoniale può costituire valido indice del dolo specifico della bancarotta documentale, poiché chi sottrae i beni è consapevole che la propria responsabilità può emergere dalle scritture contabili, così rafforzando l’intento di occultamento. Generica è risultata, infine, la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice, incompatibile con la ricostruzione fattuale accolta.
Nota della Redazione
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