Proporzionalità della sanzione disciplinare, questione nuova inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14870 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il giudizio di proporzionalità tra la sanzione irrogata e l’addebito contestato è devoluto al giudice di merito, perché implica un apprezzamento dei fatti, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici, da argomenti inconciliabili o da omesso esame di un fatto decisivo. La questione di proporzionalità non proposta nei gradi di merito costituisce questione nuova, inammissibile in Cassazione. Il motivo che denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. senza rispettare i presupposti delle Sezioni Unite n. 23021 del 2014 e senza indicare il luogo e il tempo del deposito del documento è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una lavoratrice dipendente di un ente previdenziale impugna la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattordici giorni, irrogata con provvedimento dell’ottobre 2011. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’Appello di Messina conferma la decisione con sentenza del gennaio 2019.

La lavoratrice propone quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione delle clausole contrattuali sulla gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e per difetto di motivazione. L’ente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo, che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per una pluralità di ragioni: non rispetta i presupposti fissati dalle Sezioni Unite n. 23021 del 2014, difettando la deduzione della diversa ricostruzione dei fatti nei due gradi di merito, e non indica il luogo e il tempo del deposito della sentenza che si assume trascurata, con conseguente violazione del canone di autosufficienza.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione delle clausole contrattuali e al principio di gradualità e proporzionalità, la Corte rileva che la questione non risulta mai essere stata posta davanti al giudice di merito, dove la lavoratrice aveva lamentato solo il mancato rispetto dei termini del procedimento e l’insussistenza della violazione contestata. Il motivo involge dunque una questione nuova, inammissibile in sede di legittimità. Il Collegio ribadisce che il giudizio di proporzionalità è devoluto al giudice di merito, coinvolgendo un apprezzamento dei fatti, e che in Cassazione è sindacabile solo quando la motivazione manchi del tutto o presenti vizi giuridici consistenti in argomenti inconciliabili, perplessi o incomprensibili, oppure quando sia stato omesso un fatto decisivo.

I motivi terzo e quarto, entrambi volti a denunciare la nullità della sentenza, sono parimenti inammissibili. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione: l’obbligo di motivazione ex art. 111, sesto comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. è violato solo se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente. Nel caso di specie la motivazione è presente e ben argomentata e supera il c.d. minimo costituzionale, essendo fondata sulle deposizioni testimoniali e sulle ammissioni della stessa lavoratrice.

La Corte aggiunge che il giudice non è tenuto a confutare punto per punto ogni singola censura, ma deve valutare complessivamente il materiale probatorio, e che i vizi dell’attività giudiziaria rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. non tutelano un interesse all’astratta regolarità processuale, ma il pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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