Somministrazione di energia, onere probatorio verso il curatore fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 14877 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il somministrante che agisce per il pagamento del corrispettivo, o per l’ammissione al passivo del fallimento del somministrato, ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, poiché l’esecuzione della fornitura integra il fatto costitutivo del credito. Il decreto ingiuntivo, una volta sopravvenuta la dichiarazione di fallimento del debitore, è privo di efficacia nei confronti della massa, tanto se il termine di opposizione non sia ancora decorso, quanto se l’opposizione sia pendente. La fattura, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., è mero documento contabile e non prova, da sola, l’esistenza e la liquidità del credito, specialmente verso il curatore. La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile se non per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società di somministrazione di energia elettrica ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di una società agricola, per complessivi 701.876,66 euro: in parte in forza di un decreto ingiuntivo, in parte in ragione delle fatture emesse a fronte della fornitura asseritamente eseguita.
Il tribunale ha rigettato la domanda. Ha rilevato, da un lato, che il decreto ingiuntivo, opposto al momento della dichiarazione di fallimento, non era opponibile alla massa dei creditori; dall’altro, che le fatture non costituivano prova del residuo credito, tanto più che la fornitura era stata contestata dal debitore prima del fallimento e nei confronti del curatore, terzo estraneo al rapporto contrattuale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il secondo e il terzo motivo sono privi di rilievo, perché la ricorrente non ha chiarito, in violazione dell’onere imposto a pena d’inammissibilità dagli artt. 366, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ., in quale atto e in quali termini abbia ritualmente proposto nel merito le relative questioni. In realtà, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge, la società ha lamentato l’erronea ricognizione dei fatti operata dai giudici di merito.
La valutazione delle prove è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Le sue conclusioni sulla ricostruzione fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., cioè per avere del tutto omesso l’esame di fatti storici, principali o secondari, risultanti dagli atti, oggetto di discussione e aventi carattere decisivo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se gli accadimenti rilevanti sono stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie. Il giudice è libero di attingere il convincimento dalle prove che ritenga più attendibili.
Il compito della Corte non è condividere la ricostruzione dei fatti né rileggere gli elementi di fatto per sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il controllo riguarda solo la tenuta del ragionamento probatorio nei limiti del ragionevole e del plausibile. Il tribunale, dopo aver valutato le prove ed escluso quelle invocate dall’opponente, ha ritenuto — senza che l’apprezzamento sia stato utilmente censurato — che non era stata fornita la prova dell’effettiva esecuzione della fornitura nei confronti del curatore.
Nel regolare il riparto dell’onere probatorio, la Corte afferma che il principio generale delle prestazioni corrispettive impone al somministrante, la cui prestazione precede il pagamento, di dimostrare l’esecuzione della propria obbligazione. La prova, non necessariamente documentale, deve essere idonea verso il curatore. Sul punto la Corte ribadisce due orientamenti: il decreto ingiuntivo è inefficace verso la massa se opposto o non ancora definitivo; la fattura, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., è inidonea a provare esistenza e liquidità del credito verso il terzo estraneo al rapporto.
Nota della Redazione
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