Proporzionalità della sanzione disciplinare e poteri del giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8642 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di proporzionalità tra la condotta addebitata al dipendente e la sanzione disciplinare irrogata è devoluto al giudice di merito e implica un apprezzamento dei fatti storici che ha dato origine alla controversia. In sede di legittimità tale valutazione è sindacabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia articolata su argomenti tra loro inconciliabili, perplessi o manifestamente incomprensibili. La parte che invochi una diversa combinazione degli elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi non può limitarsi a sollecitare un riconsiderazione nel merito, ma deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, che avrebbe condotto con certezza a un diverso esito. Il dovere del dirigente di sovrintendere, nell’esercizio del potere direttivo, al corretto svolgimento dell’attività del personale assegnato alla struttura non può non implicare quello di controllare il processo lavorativo e l’operato del personale, guidandone le attività con direttive di carattere generale.
Il Fatto
Una dirigente di un settore della polizia locale di un comune proponeva domanda di annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese, irrogata per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure di data entry. L’errata registrazione nel sistema aveva determinato, per difetto di inserimento, la mancata notifica di un numero rilevante di atti, con connesso danno economico all’ente.
Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo i fatti acclarati e la sanzione proporzionata in relazione all’entità del danno potenziale. La dirigente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dall’ente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2106 cod. civ. e degli artt. 6 e 7 del c.c.n.l. dirigenti del comparto regioni e autonomie locali, sostenendo l’erronea valutazione di proporzionalità della sanzione, senza considerare tutti gli aspetti della condotta e il fatto che il sistema non prevedesse un meccanismo di alert. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
Il Collegio ha richiamato un risalente e costante insegnamento, secondo cui il giudizio di proporzionalità è devoluto al giudice di merito (Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003). Tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici consistenti in espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, perplessi o manifestamente incomprensibili (Cass. n. 14811 del 2020).
La Corte ha poi precisato che, in caso di contestazione sulla proporzionalità della condotta, la parte ricorrente non può limitarsi a invocare una diversa combinazione degli elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. deve denunciare, entro i limiti della cd. doppia conforme, l’omesso esame di un fatto decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto a un diverso esito con certezza e non con grado di mera probabilità (Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016).
Nel caso concreto la censura mirava a contestare il giudizio di proporzionalità senza enucleare il fatto decisivo omesso, criticando l’apprezzamento della gravità della condotta. Si sollecitava così un sindacato che esonda dai confini del giudizio di legittimità, spettando al giudice di merito la valutazione dei fatti accertati nella loro materialità, nelle componenti soggettive e oggettive e con riferimento alla gravità del danno potenzialmente arrecato.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.c.n.l. dirigenti, per avere la Corte territoriale ritenuto che rientrasse tra le responsabilità dirigenziali anche quella di attuare un adeguato sistema di controllo sulle procedure di inserimento dei dati. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato. Da un lato sollecitava un diverso esame del compendio istruttorio, precluso in legittimità; dall’altro non coglieva che il dovere di sovrintendere al corretto svolgimento dell’attività del personale non può non implicare quello di controllare il processo lavorativo, guidandone le attività con direttive generali. Ne deriva, a fronte della tolleranza di irregolarità di servizio o del grave danno all’ente, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi, prevista dall’art. 7, comma 8, del c.c.n.l. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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