Proposta ex art. 380-bis e composizione del collegio: nessuna incompatibilità (Cass. civ. Sez. II n. 10044 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il presidente di sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non versa in alcuna situazione di incompatibilità a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., né a essere nominato relatore. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non costituisce fase distinta del giudizio di legittimità, con carattere di autonomia e contenuti di riesame o controllo sulla proposta stessa. Ne deriva che la relativa composizione del collegio non è viziata.
Il Fatto
Quattro originari attori convenivano in giudizio due coniugi davanti al Tribunale di Bari, chiedendo l’accertamento dell’avveramento della condizione apposta a un accordo transattivo e, in subordine, la condanna al pagamento di una somma di denaro. I convenuti spiegavano domanda riconvenzionale di nullità della transazione e di risarcimento del danno; intervenivano poi in causa i figli dei convenuti, eccependo la nullità dell’accordo.
Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata e condannava i convenuti al pagamento. La Corte di Appello di Bari rigettava il gravame principale e dichiarava inammissibile quello incidentale. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi; resistevano i controricorrenti. Il ricorso è stato definito in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., dopo che la parte ricorrente aveva chiesto la decisione a seguito della comunicazione della proposta.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto una questione preliminare di composizione, sollevata alla luce della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. La Corte esclude ogni incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata. La proposta, si osserva, non svolge funzione decisoria e non può assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio non è fase autonoma del giudizio di cassazione, con contenuti e finalità di riesame o controllo sulla proposta.
Sul primo e sul secondo motivo, con cui i ricorrenti contestano l’applicazione della fictio iuris di avveramento della condizione sospensiva, assumendone la natura potestativa e la previsione nell’interesse di entrambe le parti, il Collegio rileva che le censure attingono un apprezzamento di fatto. La Corte d’appello ha accertato che una delle parti aveva tenuto un comportamento incompatibile con l’adempimento dell’accordo, ricostruendo la comune volontà delle parti e la vicenda negoziale. Il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio di attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Richiama altresì la giurisprudenza sulle Sezioni Unite n. 24148 del 2013 e sulla motivazione apparente (Sezioni Unite n. 8053 del 2014), escludendo che la sentenza impugnata presenti vizi di apparenza o illogicità.
Il terzo motivo, che muove dall’erroneo presupposto della natura potestativa della condizione, censura la valutazione di buona fede compiuta dal giudice di merito e attinge anch’esso un accertamento di fatto. Il quarto motivo, relativo al rigetto della domanda risarcitoria per la trascrizione della citazione, non considera che il rigetto della domanda non comporta automaticamente il risarcimento e che il danno lamentato è dipeso dalla condotta delle stesse parti ricorrenti. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.