Buoni postali fruttiferi: variazioni ministeriali dei tassi e affidamento del risparmiatore (Cass. civ. Sez. I n. 16129 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, operano, per effetto dell’art. 173 cod. postale, anche sui titoli emessi in epoca anteriore. La prescrizione della messa a disposizione delle tabelle integrative presso l’ufficio postale non costituisce obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione. La norma primaria che abilita la variazione ha natura cogente e sostituisce ex art. 1339 cod. civ. le clausole contrattuali difformi. La variazione in peius non lede l’affidamento del risparmiatore, perché opera solo per il futuro e non al momento della sottoscrizione.

Il Fatto

Un risparmiatore aveva ottenuto, a fronte di quattro buoni postali fruttiferi ordinari emessi nel 1985, un decreto ingiuntivo per complessivi € 107.458,67 oltre interessi. La società emittente propose opposizione, sostenendo che l’importo dovuto fosse pari a € 61.579,12, poiché dopo l’anno di emissione era intervenuto il decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, che aveva modificato rendimenti e tassi.

Il tribunale rigettò l’opposizione, ritenendo che il decreto non potesse spiegare efficacia sui buoni già emessi. La corte d’appello accolse il gravame e applicò la variazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019. Il risparmiatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura sulla presunta necessità della messa a disposizione delle tabelle integrative nell’ufficio postale di stipula. Richiamando le Sezioni Unite n. 3963 del 2019, il Collegio ribadisce che l’emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alla tutela del risparmio. La delegazione normativa contenuta nella norma primaria rende il decreto ministeriale valido veicolo integrativo del precetto.

La conoscenza della variazione è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare il proprio credito all’esito della variazione. È quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca obbligo informativo condizionante la vincolatività della variazione.

Quanto alla dedotta eterointegrazione del contratto, la Corte osserva che la disciplina dell’art. 173 cod. postale, dettata da fonte di rango legislativo, ha natura cogente e, come tale, è idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti. La censura è pertanto infondata.

Sulla pretesa violazione dell’affidamento e degli obblighi di correttezza, il Collegio richiama la sentenza n. 26 del 2020 della Corte costituzionale, che ha chiarito come l’estensione delle modificazioni anche in peius non abbia leso irragionevolmente l’affidamento dei risparmiatori. La variazione sfavorevole bilancia tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica e opera solo per il futuro. La corte di merito, escludendo l’esistenza del fatto lesivo, ha implicitamente negato la risarcibilità del danno.

Da ultimo, la censura di motivazione apparente è giudicata generica e irrilevante, poiché la corte territoriale ha fatto propria la motivazione delle Sezioni Unite. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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