Proposta ex art. 380-bis e composizione del collegio: nessuna incompatibilità (Cass. civ. Sez. II n. 10078 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. non versa in alcuna situazione di incompatibilità a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., né a esserne nominato relatore. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non configura una fase autonoma del giudizio di cassazione, con contenuti e finalità di riesame o controllo sulla proposta stessa. Il ricorso che riproponga in sede di legittimità una lettura alternativa delle risultanze istruttorie è inammissibile, non essendo consentita la revisione del giudizio di fatto.

Il Fatto

Il controricorrente evocava in giudizio la ricorrente davanti al Tribunale di Brindisi, chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva di una stradella e la condanna della convenuta alla rimozione di un cancello sulla stessa installato. Domandava inoltre l’accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo della convenuta, per una larghezza di due metri. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della stradella.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e rigettava la riconvenzionale. La Corte di Appello di Lecce accoglieva in parte il gravame della ricorrente, limitatamente al governo delle spese, che poneva a carico dell’Erario, confermando nel resto. Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva il controricorrente con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio affronta una questione di composizione dell’organo giudicante, alla luce della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. La Corte esclude ogni incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione a far parte del collegio giudicante ed eventualmente a esserne nominato relatore.

Il fondamento è duplice. Da un lato, la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. non ha funzione decisoria e non può assumere valore di pronuncia definitiva. Dall’altro, la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura come fase distinta del giudizio di cassazione, dotata di autonomia e di contenuti di riesame o controllo sulla proposta.

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per asserita mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale di usucapione o, in subordine, sulla maggiore ampiezza del diritto di passaggio. La Corte rileva che le censure erano state esaminate e respinte nel merito attraverso il richiamo alle conclusioni della C.T.U., e che la ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove.

Il collegio richiama il principio secondo cui non è consentita in sede di legittimità la revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, né è possibile un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. L’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti riservati al giudice del merito, il quale non è tenuto a confutare tutte le deduzioni difensive.

Il secondo e il terzo motivo contestano il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’apparenza e della redazione per relationem. La Corte ritiene che la sentenza impugnata contenga una motivazione idonea a integrare il minimo costituzionale, coerente con le statuizioni del Tribunale e sufficiente a dar conto dell’iter logico-argomentativo seguito. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore del controricorrente e di un importo in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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