Trust fiscalmente neutro alla costituzione: imposta dovuta solo al beneficiario (Cass. civ. Sez. V n. 10076 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione di un trust e il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione non integrano un autonomo presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006. Si tratta di atti fiscalmente neutri, perché non determinano un passaggio effettivo e stabile di ricchezza né un incremento patrimoniale in capo al trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni in regime di segregazione patrimoniale. Il presupposto impositivo coincide con il reale arricchimento dei beneficiari e si realizza soltanto al momento del trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari, unica evenienza compatibile con l’art. 53 Cost.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Lodi l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato una maggiore imposta di donazione in relazione a un trust, istituto per trasferire al trustee le quote di partecipazione possedute in una società, con indicazione di sé stesso, della coniuge e del figlio quali beneficiari. La CTP accoglieva il ricorso.
La CTR Lombardia, sull’appello dell’ufficio, ribaltava la decisione: riteneva validamente sottoscritto l’atto di appello dal funzionario preposto al reparto competente anche senza esibizione della delega e affermava che il trust rientrava nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni per la segregazione dei beni che produce. Il contribuente ricorreva per cassazione con dodici motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. Non vi è omessa pronuncia, avendo la CTR affermato che l’ufficio è organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi delegata in via generale, senza necessità di speciale procura. In mancanza di eccezione e prova sulla non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o sull’usurpazione del potere di impugnare, non occorre l’esibizione della delega.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui gli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 attribuiscono la rappresentanza processuale all’ufficio, senza che rilevi chi lo rappresenta. L’atto proveniente dall’ufficio si presume espressa volontà dello stesso, fino a prova contraria di un’usurpazione di poteri. Quanto all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato è valida anche in mancanza di qualifica dirigenziale; solo se l’avviso sia nullo per difetto di sottoscrizione l’Amministrazione deve dimostrare la delega.
Il settimo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985, ratificata con l. n. 364/1989, il trust è il rapporto giuridico con cui il disponente pone beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è privo di personalità giuridica e il trustee non è proprietario nel senso sostanziale: acquista la titolarità solo per gestire e custodire i beni in regime di segregazione, in vista del ritrasferimento.
Da qui la neutralità fiscale dell’atto istitutivo e di dotazione: l’indice di ricchezza cui deve collegarsi il tributo non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione. La Corte respinge l’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 47 ss., d.l. n. 262/2006 seguita da risalenti ordinanze della Sezione VI, che ravvisavano un’autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. L’unica imposta istituita è quella sulle successioni e donazioni, il cui presupposto resta il reale trasferimento di beni o diritti ex art. 1 d.lgs. n. 346/1990.
Il trasferimento al trustee avviene a titolo gratuito, in via strumentale e temporanea, e non determina effetti traslativi: segue la tassazione in misura fissa per registro, ipotecaria e catastale. L’imposta proporzionale sarà dovuta al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari. La sentenza impugnata è cassata e, non necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario del contribuente è accolto. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, essendosi l’orientamento consolidato solo dopo l’introduzione del grado.
Nota della Redazione
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