Vendita automatica dei diritti di opzione e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 5146 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito di titoli in amministrazione, l’art. 1838 cod. civ. impone alla banca, in caso di esercizio di diritti di opzione, di chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e di eseguirle ove abbia ricevuto i fondi occorrenti; in mancanza di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante. La clausola contrattuale che riproduce tale disciplina, unitamente alla circolare informativa sulla procedura di vendita automatica, rende consapevole il cliente della necessità dell’ordine scritto e del versamento della provvista. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, consulente informatico finanziario, aveva acquisito tramite banca, in regime di home banking, una rilevante quantità di diritti di opzione relativi a un aumento di capitale, dopo aver ottenuto la qualifica di investitore professionale per operare in piena autonomia. Non avendo impartito alcun ordine scritto entro il termine utile per la negoziazione, i diritti erano stati venduti secondo la procedura automatica prevista dalla banca, con una perdita immediata.

Il ricorrente ha convenuto la banca davanti al Tribunale di Parma, che ha riconosciuto la responsabilità della banca solo sotto il profilo dell’omessa informazione da parte della dipendente, liquidando il danno nel solo interesse negativo. La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale della banca, escludendo ogni responsabilità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i tre motivi e li dichiara inammissibili. Il primo denuncia violazione dell’art. 1838 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la vendita automatica scatta solo dopo la richiesta di istruzioni rimasta senza risposta. Il secondo lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per mancata contestazione della provvista. Il terzo invoca gli artt. 1218 e 1228 cod. civ. per omissione informativa del funzionario.

La Corte ricostruisce la disciplina del deposito titoli. L’art. 1838 cod. civ. distingue l’attività di tutela dei diritti inerenti ai titoli, che la banca compie senza autorizzazione del cliente, dall’esercizio dei diritti di opzione, per il quale la banca deve chiedere istruzioni in tempo utile e, in difetto, vendere i diritti per conto del depositante.

La Corte d’appello ha accertato in fatto che il ricorrente aveva acquistato le opzioni in proprio, tramite banking on line, dopo aver acquisito la qualifica di investitore professionale. Ha inoltre accertato la presenza, nel contratto originario e nel successivo aggiornamento Mifid, della clausola sostanzialmente riproduttiva dell’art. 1838 cod. civ., secondo cui l’istituto provvede all’esecuzione delle operazioni solo a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi, nonché l’inserimento della circolare informativa nella cassetta postale del cliente.

Ne discende che l’ordine scritto mancava e che tale non poteva considerarsi un prospetto contabile depositato in banca; la provvista non risultava provata, essendo stata reiteratamente contestata. La Corte esclude che fosse necessaria un’assistenza della banca, avendo il ricorrente svolto in proprio l’operazione.

Di fronte a tali argomentazioni, i motivi si risolvono in un tentativo di rivisitazione del merito. La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *