Prededuczione del subappaltatore esclusa nel fallimento dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 10079 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 — che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore in attesa delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore — opera solo se il rapporto di appalto è in corso con un’impresa in bonis. Con la dichiarazione di fallimento il contratto di appalto si scioglie e la sospensione dei pagamenti non è più opponibile alla procedura. Al curatore è dovuto il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino allo scioglimento; il subappaltatore è creditore concorsuale come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi in suo favore la prededuzione ex art. 111, comma 2, legge fall.
Il Fatto
Il giudice delegato di una procedura di amministrazione straordinaria aveva riconosciuto la prededuzione al credito di una società subappaltatrice, già ammesso in via chirografaria. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 legge fall., ha confermato quella qualificazione, osservando che l’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 impedisce all’appaltatore di ricevere il corrispettivo finché non sia soddisfatto il subappaltatore e che il pagamento a quest’ultimo, essendo utile alla procedura, giustifica la prededuzione ai sensi dell’art. 111 legge fall.
La procedura dell’appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, legge fall. e 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006: la norma sull’appalto pubblico si applicherebbe, infatti, solo se la società appaltatrice sia in bonis, poiché il fallimento scioglie ipso iure il contratto con la stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama integralmente il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5685/2020. Il meccanismo dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 presuppone un rapporto di appalto in corso con impresa in bonis: solo nella fase esecutiva del rapporto è consentito alle parti far valere reciprocamente adempimenti e inadempimenti contrattuali.
La sospensione del pagamento si traduce in una eccezione di inadempimento che la stazione appaltante può opporre all’appaltatore, ma solo finché il contratto sia ancora eseguibile. Il fallimento rende il contratto di appalto di opera pubblica inefficace ex nunc: al curatore spetta il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino allo scioglimento, mentre la stazione appaltante può rifiutare il pagamento delle opere ineseguite o eseguite non a regola d’arte.
Non è invocabile l’art. 1460 cod. civ., che presuppone un contratto non ancora sciolto ed eseguibile, perché l’eccezione serve a stimolare la conservazione del rapporto. Una volta intervenuto lo scioglimento, per qualsiasi causa e dunque anche per il fallimento, trovano applicazione le norme che disciplinano gli effetti dello scioglimento, come già affermato da Cass. n. 4616 del 2015 e Cass. n. 23810 del 2015.
Le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità della prededuczione di tipo funzionale, mancando il nesso strutturale con la sospensione dei pagamenti: quella disciplina opera solo in presenza di una persistente efficacia del contratto di appalto, cioè quando l’appaltatore sia in bonis. Il subappaltatore è quindi creditore concorsuale, soggetto alla par condicio creditorum.
Il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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