Proposta di definizione anticipata in bianco e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 26480 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Un atto comunicato alle parti con la sola intestazione di proposta di definizione anticipata e privo di qualsiasi motivazione non integra la fattispecie di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., sicché non si perfeziona l’estinzione del giudizio per mancata opposizione. La successiva istanza con cui il ricorrente, preso atto della mancata opposizione, dichiari la rinuncia al ricorso e chieda l’estinzione vale come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso. L’accertamento del difetto di interesse, ancorché sopravvenuto, comporta la pronuncia sulle spese giudiziali in ragione del sostanziale riconoscimento di una soccombenza. Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto, perché la sua ratio di disincentivo delle impugnazioni dilatorie opera per l’inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado che aveva definito il giudizio tributario nei suoi confronti; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. In data 25 settembre 2025 veniva comunicato alle parti un atto intestato quale proposta di definizione anticipata, ma in realtà privo di qualsiasi contenuto, ovvero completamente in bianco.
Non essendo stata proposta formale opposizione, la causa veniva fissata per l’adunanza in camera di consiglio. Il ricorrente depositava poi istanza con cui, evidenziando di non aver spiegato opposizione e quindi di rinunciare al ricorso, chiedeva l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto che si sia perfezionata la fattispecie estintiva collegata al procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. La ragione è decisiva: non esiste un provvedimento qualificabile come proposta di definizione anticipata, poiché tale non può considerarsi un atto privo di qualsiasi motivazione e recante la sola intestazione.
Manca dunque il presupposto procedurale su cui si fonda l’effetto estintivo per mancata opposizione. La comunicazione in bianco non è idonea a instaurare il contraddittorio tipico previsto dalla norma, né a far decorrere i termini per l’opposizione del ricorrente.
Ciononostante, la Corte riconosce rilievo all’istanza successiva. Essa vale come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a una pronuncia di merito. Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile a tale titolo, con una qualificazione che sposta il piano dall’estinzione al difetto di interesse sopravvenuto.
Quanto alle spese, il Collegio provvede comunque alla loro liquidazione. L’accertamento del difetto di interesse, ancorché sopravvenuto, comporta la pronuncia sulle spese giudiziali in ragione del sostanziale riconoscimento di una soccombenza, secondo il richiamo a un precedente della stessa Corte. Si osserva inoltre che la condanna alle spese è prevista anche in caso di estinzione del giudizio per mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Infine, la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La ratio della norma è scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; essa opera quindi per l’inammissibilità originaria del gravame, non per quella sopravvenuta determinata, come nella specie, dal difetto di interesse.
Nota della Redazione
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