Il riscatto ex art. 39 l. n. 392/1978 sconta l’imposta proporzionale sull’atto giurisdizionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15255 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che pronuncia sulla domanda di esercizio del diritto di riscatto di un immobile urbano destinato ad uso non abitativo, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 392/1978, ancorché non definitiva, è soggetta all’imposta proporzionale di registro prevista per gli atti giurisdizionali che recano trasferimento di diritti reali su beni immobili. Ai fini dell’imposta di registro, non rileva la natura giuridica, dichiarativa o costitutiva, della pronuncia, dovendosi avere riguardo, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, agli effetti giuridici prodotti dall’atto, quali fatti economicamente rilevanti ed espressivi di capacità contributiva. L’acquirente che ha subito il riscatto ha diritto al rimborso dell’imposta assolta in sede di registrazione del proprio contratto d’acquisto, per la parte eccedente la misura fissa, entro i termini di cui all’art. 77 del TUR.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate per la registrazione dell’ordinanza con cui il Tribunale di Messina, accogliendo la domanda proposta da una società contro il contribuente, aveva dichiarato che la società era subentrata a quest’ultimo nell’acquisto di un immobile, a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto ex art. 39 della legge n. 392/1978. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello, confermando l’applicazione dell’aliquota proporzionale prevista per i trasferimenti di ricchezza. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, e li dichiara infondati. Viene richiamato il principio, già affermato con le sentenze n. 12551/2001 e n. 699/2010, secondo cui la pronuncia che accoglie la domanda di riscatto di un immobile urbano non abitativo è assoggettata all’imposta proporzionale di registro, ai sensi degli artt. 1 del d.P.R. n. 131/1986 e 8, lett. a), e 1, comma 1, della Tariffa allegata, parte prima. Non può trovare applicazione la diversa disciplina dell’art. 27, comma 1, del TUR, neppure quando la sentenza subordini il trasferimento al pagamento del prezzo entro un termine dal passaggio in giudicato.
Nel rigettare le censure del ricorrente, la Corte chiarisce che ai fini dell’imposta di registro non assume rilievo la qualificazione civilistica della sentenza di riscatto come dichiarativa o costitutiva. L’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 impone, infatti, di tassare gli atti in base agli effetti giuridici prodotti, i quali vanno valutati come fatti economicamente rilevanti, espressivi della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione. Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale ha disposto il trasferimento della proprietà dell’immobile a favore della società riscattante verso corrispettivo di un prezzo, integrando così la fattispecie dell’atto giurisdizionale recante trasferimento di diritti reali, tassato con aliquota dell’8%.
La Corte precisa, inoltre, che tale conclusione non contrasta con il principio affermato dalla sentenza n. 28907/2008. In quel caso, la questione riguardava il diniego di rimborso dell’imposta assolta sull’originaria compravendita, in quanto l’esercizio del diritto di riscatto non determina un nuovo trasferimento ma una sostituzione ex tunc del riscattante nella posizione del terzo acquirente, con conseguente non debenza dell’imposta per il mero subingresso. Nella specie, invece, l’oggetto della tassazione è la pronuncia giudiziaria che ha disposto il trasferimento, la quale è di per sé soggetta all’imposta proporzionale. Per effetto retroattivo del riscatto, il terzo acquirente che ha subito la retrattazione ha diritto al rimborso dell’imposta versata sulla propria compravendita, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il ricorso è quindi integralmente respinto, con declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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