Correzione dell’errore materiale che omette una parte ricorrente (Cass. civ. Sez. II n. 6025 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nell’intestazione e nelle premesse di un’ordinanza della Corte di cassazione, di un soggetto che ha proposto ricorso con lo stesso atto e la medesima procura di altro ricorrente integra errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. La correzione è ammessa quando l’inesattezza è immediatamente percepibile dal testo del provvedimento e non richiede alcuna attività valutativa o ricostruttiva. Il procedimento di correzione opera mediante annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento da correggere, a cura della cancelleria.

Il Fatto

Due soggetti, titolari di un’azienda agricola e di una ditta individuale cessata, hanno proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione n. 25855/2023, depositata il 05.09.2023. Quella pronuncia aveva cassato la sentenza della Corte d’appello e rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, ma era stata emessa, secondo i ricorrenti, nei confronti di uno solo di essi.

I ricorrenti deducono che entrambi avevano impugnato la sentenza d’appello con un unico ricorso e in forza della stessa procura speciale conferita al medesimo difensore. L’errore sarebbe rinvenibile nell’intestazione, dove figura come ricorrente solo l’azienda, e in due passaggi delle premesse che attribuiscono a quest’ultima, in via esclusiva, la proposizione dell’appello e del ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale. Il secondo soggetto non compare come parte ricorrente pur avendo regolarmente proposto ricorso unitamente all’azienda, sulla base della medesima procura. La verifica è condotta sul testo del provvedimento e sulla documentazione già in atti, senza necessità di alcuna integrazione.

Non è in discussione il merito della decisione, né la sua correttezza in diritto. L’intervento richiesto riguarda esclusivamente la rappresentazione formale delle parti, che risulta incompleta rispetto alla realtà processuale risultante dagli atti. La mancata menzione del ricorrente integra un difetto puramente esteriore, emendabile con lo strumento previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ.

La Corte accoglie quindi la richiesta e dispone la correzione con tre aggiunte testuali: nell’intestazione dell’ordinanza, al punto 2 delle premesse e al punto 3 delle premesse. In ciascun passaggio va inserito il richiamo al secondo ricorrente, quale titolare della ditta individuale cessata, accanto all’azienda agricola.

Il P.Q.M. dispone che l’ordinanza n. 25855/2023, pubblicata il 05.09.2023, sia corretta nei termini indicati e che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria sull’originale del provvedimento. La correzione produce effetto sul testo dell’ordinanza emendata mediante l’annotazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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