Proroga del 41-bis: ricorso per cassazione limitato ai vizi di legge (Cass. pen. Sez. VII n. 10260 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza possono essere denunciati dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., esclusivamente vizi di violazione di legge. Resta estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione e sull’attualità delle condizioni di pericolo, che appartiene al merito del Tribunale di sorveglianza. L’accertamento della persistente capacità del condannato di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata costituisce apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo poste in origine a fondamento del regime.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a regime detentivo differenziato, impugna davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha confermato la proroga del regime speciale.
Con un unico motivo, formalmente proposto ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., il ricorrente ripercorre tutti gli elementi e gli episodi posti a fondamento del provvedimento, contestando per ciascuno l’irrilevanza, l’equivocità o la non pertinenza, con particolare riguardo ai dati utilizzati per affermare l’attualità del pericolo di ripresa dei collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto una discrasia tra la qualificazione formale del motivo e il suo contenuto reale. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ma nella sostanza denuncia carenze motivazionali: mancata valutazione dell’attualità delle condizioni, manifesta illogicità, ricostruzione degli elementi di fatto. Si tratta, dunque, di vizi di motivazione, non di violazione di legge.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., che limita l’accesso alla Cassazione alle sole violazioni di legge. La Corte richiama il principio per cui il controllo del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione e alla sussistenza dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361).
Su un piano distinto si colloca il giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che, ai fini della proroga del regime, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere secondo i parametri non esaustivi del comma 2-bis, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).
Ne discende che, a fronte di una motivazione adeguata sul ruolo assunto dal condannato nel contesto criminale, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei legami e della possibilità di coltivarli, nonché sull’assenza di elementi positivi di dissociazione o di recupero dei valori di legalità, non è necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato contiene valutazioni congrue, basate su specifici elementi, sulla permanenza della capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, tuttora operante, e sull’assenza di un effettivo cambiamento rispetto alle logiche del contesto di appartenenza. Il ricorso, in quanto volto a contestare il merito di tale apprezzamento, è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.