Inammissibili le censure sulla motivazione che sollecitano una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 10257 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali, sicché sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. È inammissibile il ricorso che contesti in modo del tutto generico l’accertata impossibilità di adempiere al versamento della cauzione imposta al sottoposto alla misura di prevenzione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere omesso il versamento della cauzione cui era tenuto in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La Corte Appello di Bari, con sentenza del 21.05.2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando carenze motivazionali riferite alla mancata disamina delle produzioni difensive: queste erano volte a dimostrare l’impossibilità di adempiere al versamento della cauzione e la indisponibilità di redditi derivanti da attività illecite.
La Motivazione della Corte
La Sezione settima ha dichiarato inammissibile il ricorso, muovendo dai costanti orientamenti della Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità. Il punto di partenza è il principio secondo cui al giudice di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione.
La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, che ha enunciato il principio della preclusione della rilettura del fatto. Vengono poi citate Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, secondo cui non sono deducibili censure diverse dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà della motivazione, con la conseguenza che sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle prove.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che le allegazioni difensive sull’impossibilità di adempiere sono del tutto generiche. Nella specie è stata valorizzata l’autorizzazione ottenuta dal ricorrente allo svolgimento di attività lavorativa e la mancata richiesta, anche soltanto, di una rateizzazione del pagamento. Quanto al profilo dei redditi derivanti da attività illecite, la Corte richiama i plurimi precedenti da cui il ricorrente è gravato. Entrambi i profili risultano contestati in termini meramente generici.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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