Proroga commissariamento anticorruzione richiede motivazione aggiornata (C.G.A.R.S. n. 18 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), del d.-l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, è un commissariamento ad contractum, circoscritto alla completa esecuzione del contratto pubblico e autonomo rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale. La sua proroga non è atto meramente replicativo: in ragione del generale obbligo di motivazione e della natura straordinaria e temporanea della misura, essa esige una valutazione amministrativa aggiornata all’attualità, che dia conto delle sopravvenienze e dell’evoluzione del quadro penale inizialmente posto a fondamento. Il self cleaning adottato dall’impresa assume rilievo ai fini dell’apprezzamento del contesto, ma non elide di per sé la gravità delle condotte originarie. L’annullamento della proroga illegittima non preclude nuove determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
A seguito dell’aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica bandita nel 2013, la stazione appaltante e il raggruppamento temporaneo di imprese stipulavano nel 2017 un contratto di durata novennale per il servizio integrato di gestione energetica di presidi ospedalieri. La gestione del contratto subentrava a una società appositamente costituita.
A causa del coinvolgimento in vicende penali di natura corruttiva di alcuni procuratori della mandataria, il Prefetto adottava il commissariamento del contratto per dodici mesi, poi prorogato due volte per complessivi ventiquattro mesi ulteriori. La società impugnava i tre provvedimenti davanti al TAR Sicilia, che respingeva l’impugnativa nel merito. Proponeva quindi appello, chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento degli atti gravati.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ricostruisce anzitutto la natura dell’istituto, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. III, n. 6110 del 2024. La misura commissariale è una forma speciale di gestione riguardante soltanto il contratto pubblico di cui si vuole garantire l’integrale esecuzione, e non la governance dell’impresa, distinguendosi così dalle misure di prevenzione patrimoniale del d.lgs. 159/2011. La sua ratio è consentire il completamento dell’opera o la gestione del servizio in regime di legalità controllata, sterilizzando il pericolo di acquisizione delle utilità illecite.
Su questa base la Corte ritiene infondate le censure relative al commissariamento e alla prima proroga. Il primo giudice ha correttamente valorizzato la qualifica di impresa aggiudicataria in capo alla mandataria, che ha sottoscritto il contratto. La misura, delimitata al solo appalto “inquinato”, non incide in modo eccedente sull’autonomia imprenditoriale. Le misure di self cleaning adottate dalla società, pur lodevoli, non sono state ritenute idonee a elidere la gravità delle condotte, anche in ragione dell’oggetto dell’affidamento, correlato alla tutela della salute pubblica.
Diverso è, invece, il giudizio sulla seconda proroga. Il TAR si era limitato a correlarla alla completa esecuzione del contratto, non cogliendo la reale questione. Il Collegio osserva che, quando la durata residua del contratto superi abbondantemente il tempo della misura originaria e della prima reiterazione, la mera riproduzione “tal quale” delle identiche motivazioni non attesta una reale valutazione amministrativa.
La norma impone che la reiterazione sia accompagnata da una valutazione aggiornata. Emergevano, nel periodo di vigenza della prima proroga, sopravvenienze significative: la conferma dell’assoluzione di uno dei procuratori coinvolti e l’archiviazione del procedimento a carico di un altro. La condotta contestata restava quindi circoscritta a un solo soggetto, peraltro estraneo alla compagine societaria dal 2020.
Non si tratta di ricercare “fatti nuovi“, ma di dare atto dell’evoluzione in senso favorevole del quadro penale e di spiegare perché il nuovo contesto deponesse ancora per la proroga, anziché per la cessazione o la sostituzione con misure meno invasive. La carenza istruttoria e motivazionale rende illegittima la seconda proroga, con salvezza di eventuali nuove determinazioni dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.