Insorgenza non indispensabile per il danno da amianto nel rapporto di servizio (C.G.A.R.S. n. 20 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria per i danni da esposizione a polveri di amianto nel rapporto di servizio militare non è subordinata all’esito del procedimento amministrativo di riconoscimento dell’indennità per causa di servizio, né alla mancata impugnazione del giudizio del Comitato di Verifica, trattandosi di titoli e finalità distinti. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. non è circoscritta alla violazione di norme tecniche preesistenti: è onere dell’Amministrazione provare di avere adottato, secondo le conoscenze del tempo, le misure generiche di prudenza per la tutela della salute dal rischio amianto. È irrilevante che il rapporto si sia svolto prima dell’introduzione della normativa specifica sull’amianto.

Il Fatto

Il dante causa degli appellati ha prestato servizio nella Marina militare dal 1979 al 2015, con lunghi periodi di imbarco e mansioni di motorista nei locali macchine delle unità navali. Nel 2011 gli veniva diagnosticata una patologia polmonare, aggravata fino al decesso avvenuto nel 2019 all’età di 59 anni. Gli eredi hanno agito davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, per la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali patiti dal de cuius per l’esposizione a polveri di amianto.

Il TAR, accertata la responsabilità con sentenza non definitiva, disponeva una verificazione sul quantum affidata a un medico legale universitario; con la sentenza definitiva condannava l’Amministrazione al pagamento, pro quota ereditaria, di complessivi euro 259.278,62. Il Ministero ha proposto appello principale; gli eredi hanno resistito con appello incidentale sulla quantificazione del danno catastrofale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’Amministrazione muove dall’assunto che l’unico organo competente a pronunciarsi sul nesso causale sarebbe il Comitato di Verifica, che nel 2013 aveva escluso la dipendenza della patologia da fatto di servizio, con provvedimento non impugnato. Il C.G.A.R.S. respinge la censura: richiamando la Adunanza Plenaria n. 1/2018, la decisione osserva che da un’unica condotta responsabile possono derivare più obbligazioni in capo al medesimo soggetto, con titoli diversi ma identica finalità compensativa. La domanda azionata è di risarcimento del danno, non di indennizzo, sicché l’esito del procedimento amministrativo resta irrilevante e non si pone il problema del divieto di cumulo tra le due poste.

Quanto al nesso eziologico, il Collegio rileva che esso risulta già accertato nel procedimento civile per il danno parentale, definito con sentenza pubblicata nel 2024, che ha applicato il criterio della certezza probabilistica e dell’evidenza logica elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Concorrono la dichiarazione INAIL del 2013 sull’esposizione lavorativa all’amianto e i rilievi della consulenza tecnica, che escludono fattori etiologici alternativi e collegano la malattia all’inalazione di asbesto, fumi, gas e particolato negli ambienti confinati delle sale macchine.

Quanto alla dedotta assenza di responsabilità per l’epoca antecedente alla normativa specifica, il Collegio richiama l’indirizzo amministrativo e civile consolidato: la pericolosità dell’amianto era già nota, e la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. impone di provare l’adozione delle cautele generiche secondo le conoscenze del tempo. È irrilevante che il rapporto si sia svolto prima del d.lgs. n. 277/1991. Prive di riscontro sono poi le contestazioni sulla mancata coscienza del dipendente e sulle sofferenze, individuate in sede di verificazione.

L’appello incidentale è respinto: la liquidazione del danno catastrofale operata dal TAR, con incrementi graduati in relazione ai periodi indicati dal verificatore, è stata effettuata in termini equitativi, in aggiunta alle altre voci di danno, senza che le censure degli eredi trovino conferma. L’appello principale e quello incidentale sono respinti, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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