Requisiti di partecipazione alla gara e discrezionalità della PA (TAR Abruzzo n. 39 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti di partecipazione ad una gara pubblica sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza. Tale potere si sostanzia nella precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti espressamente richiesti dal bando di gara legittima l’esclusione del concorrente e, in sede cautelare, l’insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la determinazione con cui il Comune di Ovindoli aveva disposto in merito alla concessione temporanea di un posteggio isolato per il commercio nel settore alimentare, contestando altresì i verbali di gara e l’avviso pubblico a monte della procedura. La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, degli atti di gara, deducendo presunti vizi della procedura selettiva. Si costituiva in giudizio il Comune per resistere al ricorso, mentre la controinteressata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, ad una sommaria delibazione propria della fase, che il gravame non apparisse suscettibile di accoglimento. In particolare, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato il possesso della licenza di tipo B e del mezzo su gomma idoneo, requisiti imprescindibili per l’esercizio dell’attività e richiesti espressamente dal bando.
Il TAR ha richiamato il principio per cui i requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza, citando Cons. Stato, Sez. IV, 24.04.2024 n. 3738. Tale potere, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio, costituisce attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., sostanziandosi nel potere-dovere di individuare requisiti di ammissione adeguati al perseguimento dell’interesse pubblico concreto.
Il Tribunale ha inoltre precisato che la Pubblica Amministrazione può sempre richiedere l’esibizione della documentazione autodichiarata, prevedendo l’ordinamento sanzioni, anche penali, in caso di false dichiarazioni. Ha pertanto ritenuto l’insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso, pur non escludendo profili di possibile inammissibilità del gravame.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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