Pensione di privilegio: il giudice segue il parere del collegio medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 66 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di privilegio, il giudice contabile non è vincolato al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ma non può nemmeno discostarsi dal parere del Collegio medico legale istituito presso la Corte dei conti quando questo sia fondato su approfondita disamina della documentazione, anche sanitaria, su valutazioni logiche e adeguate e sul pieno rispetto del contraddittorio. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio implica la verifica dei fatti di servizio e delle loro caratteristiche rilevanti ai fini della determinazione causale delle patologie. Il naturale contraddittore di tale accertamento è l’amministrazione di appartenenza del dipendente, presso la quale il servizio è stato svolto.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per due infermità. Il CMO di Milano ascriveva una patologia alla Tab. A, ottava categoria, e l’altra a nessuna categoria. L’Amministrazione rigettava la domanda, conformemente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso il nesso causale.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la relativa ascrivibilità tabellare, ai fini del diritto alla pensione di privilegio. Sosteneva che il disturbo fosse insorto all’ingresso in servizio di un nuovo superiore, in seguito ad attriti lavorativi e pressioni, e che tale patologia ne avesse impedito la prosecuzione del servizio, con conseguente giudizio di inidoneità permanente al servizio militare incondizionato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice respinge la domanda di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero della Difesa. Il giudizio implica l’accertamento dei fatti di servizio e delle loro caratteristiche eventualmente rilevanti per la valutazione della determinazione causale delle patologie. Richiamando un proprio precedente della Sezione Lombardia, il giudice afferma che il naturale contraddittore per l’accertamento dei presupposti fatti di servizio è l’amministrazione di appartenenza del dipendente, presso la quale il servizio oggetto di accertamento è stato svolto.
Nel merito, il Collegio medico legale ha concluso che il ricorrente non è dipendente dal servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, con conseguente decadenza del quesito sull’ascrivibilità tabellare. I periti hanno sottoposto a visita il ricorrente, visionato la documentazione e valutato le osservazioni del perito di parte, che ha sottoscritto il verbale.
All’esito di tali valutazioni, il Collegio ha ritenuto che il disturbo di cui soffre il ricorrente non sia riconducibile al servizio, precisando quali elementi avrebbero dovuto essere documentati perché la conclusione fosse diversa.
Il giudice ritiene pertanto di non dover disporre nuovi accertamenti, né di discostarsi dal parere del CML. Tale parere si basa sull’approfondita disamina della documentazione, anche sanitaria, su valutazioni logiche e adeguate e nel pieno rispetto del contraddittorio, avendo partecipato alle operazioni peritali anche il consulente di parte del ricorrente, il cui parere è stato valutato dal Collegio.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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