Partecipazioni azionarie e irregolarità del conto senza responsabilità dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 97 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di azioni, il valore delle partecipazioni si determina secondo il metodo del patrimonio netto di cui al punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Quando il patrimonio netto della società partecipata è negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera e non può essere iscritta con segno negativo. L’indicazione di un valore negativo integra irregolarità del conto. Tale irregolarità non comporta di per sé responsabilità dell’agente contabile, né condanna, in mancanza di contestazione e prova di un ammanco e in assenza di automatismo tra irregolarità e mancato discarico.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei titoli azionari per l’anno 2018 di un agente contabile di un comune. Nel conto giudiziale il valore della partecipazione in una società per azioni, calcolato con il metodo del patrimonio netto, risultava iscritto con segno negativo: euro 9.322,75 al 1° gennaio 2018 ed euro 19.029,58 al 31 dicembre 2018.

La Procura contabile ha rilevato che l’iscrizione a valore negativo non risponde a una corretta applicazione del principio contabile, richiamando le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022 della stessa Sezione. Ha quindi chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto e disporsi la rettifica, con iscrizione della partecipazione a valore zero. All’udienza dell’8 maggio 2024 la Procura ha richiamato le argomentazioni in atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma anzitutto sul quadro delle fonti. L’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede un aggiornamento dei principi contabili applicati ad opera di strutture ministeriali. Tale previsione non trova esplicito ancoraggio nella legge delega n. 42 del 2009 e solleva un dubbio di coerenza con il divieto di subdelega posto dagli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.

Il Collegio rileva però che la disposizione applicata nella specie — quella del d.m. 18 maggio 2017 sul riporto a zero del valore contabile — si presta a essere qualificata come mera disposizione di coordinamento tecnico. In una materia ad alto tasso specialistico quale l’armonizzazione contabile, la legge delega non esclude che l’esecutivo apporti aggiustamenti di carattere tecnico, come già riconosciuto dalla Corte cost., sentt. n. 127/1981 e n. 106/1967. La questione di legittimità non assume dunque puntuale rilevanza nel caso concreto.

Nel merito, il Collegio osserva che non risponde a corretta applicazione del principio contabile l’indicazione di un valore negativo quando il patrimonio netto della partecipata è minore di zero. Il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 stabilisce che, se il valore della partecipazione diventa negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Richiamate le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022, il conto è dichiarato irregolare sotto questo aspetto.

Il Collegio esclude tuttavia la responsabilità dell’agente contabile. Non è stata contestata né provata alcuna ipotesi di ammanco e manca qualsivoglia automatismo tra dichiarazione di irregolarità e mancato discarico. Il principio, già affermato con riferimento all’art. 30, comma 2, del R.D. n. 1038/1933 (Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Molise nn. 38/2012, 42/2015, 66/2017), è ritenuto compatibile con l’art. 149, comma 3, c.g.c. Le irregolarità contabili non rendono automaticamente addebitabile una partita, e un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell’agente, che può essere discaricato (Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Calabria n. 274/2021; Sez. giurisdiz. Marche n. 15/2022).

Il conto è pertanto dichiarato irregolare, senza responsabilità dell’agente contabile. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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