Incarichi extraistituzionali non autorizzati: colpa grave e danno da esclusività (Corte dei Conti Sez. II App. n. 183 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni di natura imperativa che disciplinano il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego e il sistema autorizzativo degli incarichi extraistituzionali, di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, non sono derogabili dalla contrattazione individuale. Una clausola del contratto dirigenziale che vieti lo svolgimento di attività libero professionale nel solo territorio comunale non contiene alcuna implicita autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale fuori da tale ambito, né esonera dall’obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione. La condotta del dirigente che svolga incarichi retribuiti senza autorizzazione, pur se astrattamente autorizzabili, integra colpa grave e impone la restituzione dei compensi percepiti ai sensi dell’art. 53, comma 7 bis, d.lgs. n. 165/2001. Quanto agli incarichi assolutamente incompatibili, la violazione del sinallagma contrattuale e il conseguente danno da sottrazione di energie lavorative possono essere provati anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, con liquidazione equitativa del pregiudizio.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti aveva citato un dirigente di un ente locale, responsabile di un dipartimento tecnico, per il risarcimento del danno derivante dallo svolgimento di attività professionali esterne in assenza di autorizzazione. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che il dirigente, titolare di una ditta individuale nel settore agronomico, aveva percepito compensi da soggetti pubblici e privati per un arco pluriennale, senza alcuna istanza autorizzativa presso l’amministrazione di appartenenza.

Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento, aveva condannato il dirigente alla restituzione dei compensi degli incarichi occasionali non riversati e al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, per l’attività ritenuta assolutamente incompatibile svolta in favore di un’università. Il dirigente ha proposto appello, censurando l’accertamento della colpa grave e l’automatismo del danno da violazione del sinallagma.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge entrambi i motivi. Sul primo, la Corte ribadisce che il rapporto di lavoro pubblico resta disciplinato da norme a carattere imperativo, non derogabili dal contratto individuale. La clausola richiamata dall’appellante poneva, semmai, un divieto ulteriore e più stringente, circoscritto al territorio comunale, senza alcuna valenza autorizzativa per le attività svolte altrove.

La Corte richiama l’art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001 e il meccanismo dell’inserzione automatica di clausole: le previsioni difformi sono sostituite di diritto dalle norme imperative, con conservazione coattiva del contratto. Ne deriva che l’obbligo di preventiva autorizzazione non poteva ritenersi escluso o attenuato dalla disciplina negoziale.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte valorizza la qualifica dirigenziale, la piena consapevolezza dei vincoli di esclusività e l’espressa previsione contrattuale degli obblighi di legge in materia di incarichi. Sintomatica, in senso contrario alla buona fede, è la circostanza che il dirigente avesse in un’occasione richiesto ed ottenuto una specifica autorizzazione per un incarico analogo, dimostrando di conoscere la procedura. L’esiguità dei redditi è giudicata elemento neutro.

Sul secondo motivo, la Corte afferma che il danno da violazione dell’obbligo di esclusività è accertabile attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., coerentemente con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il carattere continuativo, professionale e non occasionale dell’incarico universitario — per durata, compenso e complessità delle prestazioni — è stato desunto dal disciplinare e dal contratto, e ritiene la Corte corretta la liquidazione equitativa del pregiudizio.

La Sezione richiama, sul punto, l’indirizzo delle Sezioni riunite secondo cui l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche agli incarichi non autorizzati o non autorizzabili, confermando la statuizione di primo grado e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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