Rigetto dell’emersione del lavoro irregolare e requisito reddituale del datore di lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 1080 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare, l’incoerenza tra le dimensioni dell’impresa e il numero di richieste di regolarizzazione presentate integra la carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, presupposto necessario per l’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020. Il rigetto dell’istanza costituisce pertanto atto dovuto in difetto dei presupposti di legge. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore, risultato irreperibile, non determina l’illegittimità del provvedimento ove l’adempimento sia stato regolarmente eseguito nei confronti del datore di lavoro e l’Amministrazione abbia dimostrato la notifica anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’istanza. La mancata presentazione di osservazioni da parte del datore di lavoro a seguito del preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 comporta la rinuncia a contestare il difetto del requisito reddituale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena aveva rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020. Il diniego si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui le esigenze occupazionali riferite alla dimensione dell’impresa non giustificavano il numero di istanze di emersione presentate. Il ricorrente deduceva la mancata valutazione complessiva della propria situazione e l’assenza di comunicazione del preavviso di rigetto, nonché l’attribuibilità esclusiva al datore di lavoro dell’irregolarità della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che il preavviso di rigetto non era pervenuto al lavoratore in quanto risultato irreperibile, ma era stato regolarmente recapitato al datore di lavoro. La documentazione versata in giudizio dall’Amministrazione ha inoltre comprovato l’avvenuta notifica dell’atto anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’istanza da entrambi i sottoscrittori.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l’incoerenza tra le dimensioni dell’impresa e il numero di richieste di regolarizzazione di lavoratori irregolari non configuri un profilo ascrivibile al solo datore di lavoro, ma riveli la carenza di un presupposto necessario per l’accoglimento dell’istanza, ossia il requisito reddituale previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020, adottato in attuazione dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020.
In difetto di elementi di segno contrario idonei a condurre a diverse valutazioni, il provvedimento di rigetto è stato qualificato come atto dovuto, essendo carente un presupposto di legge giustificativo del rilascio del permesso di soggiorno. Il Collegio ha inoltre rilevato che il datore di lavoro, a seguito della notifica del preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non aveva presentato osservazioni, rinunciando così a contestare quanto ritenuto dall’Amministrazione procedente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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