Ricorso incidentale improcedibile se cade l’interesse al ricorso principale (TAR Campania n. 2446 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, anche nel rito speciale in materia di appalti, il ricorso incidentale ha funzione accessoria rispetto al ricorso principale: pur atteggiandosi formalmente ad autonoma azione di impugnazione, si traduce in un mezzo di difesa in senso tecnico, volto a paralizzare l’accoglimento del ricorso principale. Ne discende che l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse costituisce motivo oggettivo di arresto dell’esame del ricorso incidentale, essendo venuta meno la ragione che ne ha determinato la proposizione. Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese in presenza di giusti e particolari motivi legati all’evoluzione della vicenda contenziosa.
Il Fatto
Il ricorrente principale impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Consiglio Regionale della Campania aveva aggiudicato il servizio di vigilanza armata delle sedi consiliari, contestando la valutazione delle offerte tecniche, la verifica di congruità dell’offerta e la proposta di aggiudicazione. Nel giudizio si costituivano l’amministrazione resistente e la società controinteressata, che proponeva ricorso incidentale. Il ricorrente principale chiedeva inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto, o in via subordinata per equivalente.
In data 14 marzo 2026 la difesa della ricorrente principale depositava dichiarazione attestante il venir meno dell’interesse all’ulteriore coltivazione del giudizio. La questione che giunge all’attenzione del Collegio riguarda quindi le conseguenze di tale sopravvenienza sul ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalla difesa della ricorrente principale e rileva che la sopravvenuta situazione impone di dichiarare il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse originario impedisce ogni ulteriore esame nel merito delle censure articolate.
La pronuncia si estende poi al ricorso incidentale. Il Tribunale osserva che l’improcedibilità del ricorso principale si riverbera in termini di analoga improcedibilità sul ricorso incidentale, atteso il suo carattere accessorio. A sostegno richiama un proprio precedente (TAR Campania Napoli, Sez. III, 14 febbraio 2022 n. 966).
Il percorso argomentativo si fonda sulla ricostruzione della funzione del ricorso incidentale nel processo amministrativo, e in particolare nel rito speciale appalti disciplinato dall’art. 120 c.p.a.. La sua funzione è quella di consentire l’unitarietà del processo attraverso la proposizione di domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda proposta in via principale. Il suo fine è paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale.
Da ciò discende che il ricorso incidentale introduce una ragione ostativa che opera come eccezione: pur formalmente configurandosi come autonoma impugnazione, si traduce in mezzo di difesa in senso tecnico e si colloca in posizione accessoria rispetto all’oggetto del giudizio principale. Il Tribunale richiama a conferma un’articolata serie di precedenti (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 4 giugno 2019 n. 1279; TAR Molise, Sez. I, 21 aprile 2016 n. 189; TAR Lazio Roma, Sez. III, 14 aprile 2016 n. 4391; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 162; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 marzo 2012 n. 2156).
Ne consegue che l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’irricevibilità del ricorso principale costituiscono motivo oggettivo di arresto dell’esame del ricorso incidentale, essendo venuta meno la ragione che ne aveva dato origine. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile anche il ricorso incidentale. Sussistono infine giusti e particolari motivi, in virtù dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione delle spese, restando i rispettivi contributi unificati a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
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